Sentenza 3/2013 (ECLI:IT:COST:2013:3)
Massima numero 36874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  14/01/2013;  Decisione del  14/01/2013
Deposito del 18/01/2013; Pubblicazione in G. U. 23/01/2013
Massime associate alla pronuncia:  36868  36869  36870  36871  36872  36873  36875  36876


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Introduzione per l'anno 2012 dell'obiettivo della progressiva riduzione del debito degli enti locali, secondo modalità dettagliatamente stabilite e con previsione di esenzioni - Ricorso del Governo - Asserita previsione di criteri di riduzione del debito difformi da quelli previsti dallo Stato, in violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e in violazione dei principi dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Applicabilità dei criteri statali asseritamente lesi, solo a partire dal 2013 - Non fondatezza della questione.

Testo
Va dichiarata non fondata la questione relativa all'art. 18, commi 3, 7 e 8, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. I tre commi censurati, introdotti in sostituzione rispettivamente dei commi 6, 12 e 13 della legge regionale n. 17 del 2008, impongono agli enti locali della Regione di ridurre, a partire dal 2012, lo stock di debito, mentre per i Comuni minori la riduzione è solo consigliata. Gli obiettivi di riduzione vengono individuati in una percentuale più elevata nel 2012, che poi si stabilizza a partire dal 2013. L'art. 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è principio di coordinamento della finanza pubblica, vincolante, secondo la giurisprudenza costituzionale anche per le Regioni ad autonomia speciale e pertanto per la Regione Friuli-Venezia Giulia e che lo scopo di riduzione del debito complessivo non può che essere perseguito dal legislatore nazionale attraverso norme capaci d'imporsi all'intero sistema delle autonomie, senza eccezioni, e in base a parametri comuni, ugualmente non soggetti a deroghe, allo scopo di garantire la confrontabilità dei risultati in termini di risanamento della finanza pubblica. Tuttavia, la riduzione del debito prevista dal legislatore statale non si applica che a partire dal 2013, laddove il legislatore regionale ha già introdotto norme di contenimento e riduzione del debito a partire dal 2012, anche a fronte della responsabilità che la Regione ha assunto nei confronti dello Stato quanto alla tenuta finanziaria di tutti gli enti locali rientranti nella propria sfera territoriale, con la creazione di un sistema regionale integrato, ex art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  29/12/2011  n. 18  art. 18  co. 3

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  29/12/2011  n. 18  art. 18  co. 7

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  29/12/2011  n. 18  art. 18  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  12/11/2011  n. 183  art. 8