Sentenza 3/2013 (ECLI:IT:COST:2013:3)
Massima numero 36875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
14/01/2013; Decisione del
14/01/2013
Deposito del 18/01/2013; Pubblicazione in G. U. 23/01/2013
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Scadenze, già previste dalla legislazione regionale, per la presentazione da parte degli enti locali di dati di bilancio all'amministrazione regionale - Ulteriore richiesta di contestuale invio dei dati necessari per la costruzione del saldo di competenza mista - Conseguente impossibilità di rispettare le tempistiche stabilite dal legislatore nazionale, al fine di monitorare il patto di stabilità interno, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica a livello nazionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione dei principi dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale .
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Scadenze, già previste dalla legislazione regionale, per la presentazione da parte degli enti locali di dati di bilancio all'amministrazione regionale - Ulteriore richiesta di contestuale invio dei dati necessari per la costruzione del saldo di competenza mista - Conseguente impossibilità di rispettare le tempistiche stabilite dal legislatore nazionale, al fine di monitorare il patto di stabilità interno, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica a livello nazionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione dei principi dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale .
Testo
Va dichiarata fondata la questione relativa all'art. 18, comma 11, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, se è vero che la normativa regionale censurata sembrerebbe essere stata adottata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31, comma 20, della legge statale n. 183 del 2011 - che ha fissato al 31 marzo di ogni anno la scadenza per la presentazione, da parte degli enti locali, del saldo di competenza mista, ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno - tuttavia, è proprio alla luce dell'impegno assunto dalla Regione nei confronti dello Stato di monitorare l'andamento della finanza pubblica del sistema di autonomie inscritte nel territorio regionale e di garantirne la tenuta, che va dichiarata l'illegittimità della norma impugnata, nella parte in cui prevede che i dati necessari per la costruzione del saldo di competenza mista siano richiesti contestualmente all'invio delle informazioni di cui al comma 21 citato. Tale ultimo comma, infatti, include una pluralità di scadenze, tra le quali risulta difficile persino individuare quella che è fatta oggetto di specifico rinvio da parte della disposizione impugnata.
Va dichiarata fondata la questione relativa all'art. 18, comma 11, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, se è vero che la normativa regionale censurata sembrerebbe essere stata adottata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31, comma 20, della legge statale n. 183 del 2011 - che ha fissato al 31 marzo di ogni anno la scadenza per la presentazione, da parte degli enti locali, del saldo di competenza mista, ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno - tuttavia, è proprio alla luce dell'impegno assunto dalla Regione nei confronti dello Stato di monitorare l'andamento della finanza pubblica del sistema di autonomie inscritte nel territorio regionale e di garantirne la tenuta, che va dichiarata l'illegittimità della norma impugnata, nella parte in cui prevede che i dati necessari per la costruzione del saldo di competenza mista siano richiesti contestualmente all'invio delle informazioni di cui al comma 21 citato. Tale ultimo comma, infatti, include una pluralità di scadenze, tra le quali risulta difficile persino individuare quella che è fatta oggetto di specifico rinvio da parte della disposizione impugnata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
29/12/2011
n. 18
art. 18
co. 11
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte