Sentenza 3/2013 (ECLI:IT:COST:2013:3)
Massima numero 36876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
14/01/2013; Decisione del
14/01/2013
Deposito del 18/01/2013; Pubblicazione in G. U. 23/01/2013
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che gli enti locali possano assumere nuovi mutui a partire dal 2012 nel limite massimo del 12 per cento - Contrasto con la normativa statale di riferimento che ha previsto percentuali inferiori e progressivamente riducentisi - Violazione di principio fondamentale espressivo della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che gli enti locali possano assumere nuovi mutui a partire dal 2012 nel limite massimo del 12 per cento - Contrasto con la normativa statale di riferimento che ha previsto percentuali inferiori e progressivamente riducentisi - Violazione di principio fondamentale espressivo della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
Testo
Va dichiarata fondata la questione relativa all'art. 18, comma 24, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma impugnata consente l'assunzione di mutui entro limiti meno stringenti rispetto a quelli previsti dalla legge dello Stato. Vi è infatti un conflitto tra la normativa regionale e la legislazione statale, alla luce del fatto che la disposizione impugnata prevede che gli enti locali insistenti nella Regione possano assumere nuovi mutui a partire dal 2012 nel limite massimo del 12 per cento, laddove il legislatore statale ha previsto percentuali inferiori e progressivamente riducentisi, in base all'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, la succitata disposizione statale stabilisce il limite del 12 per cento per l'anno 2011, mentre per l'anno 2012 il limite si abbassa all'8 per cento, riducendosi ulteriormente al 6 per cento per l'anno 2013, fino a stabilizzarsi nella misura del 4 per cento a partire dall'anno 2014. La normativa regionale è dunque palesemente configgente con quella statale. Tale contrasto determina l'illegittimità costituzionale della norma regionale, considerato che la norma stabilita dal legislatore statale mira a contenere l'esposizione finanziaria degli enti locali, a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica e pertanto si configura quale principio di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., che le Regioni, anche a statuto speciale, sono tenute a rispettare.
Va dichiarata fondata la questione relativa all'art. 18, comma 24, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma impugnata consente l'assunzione di mutui entro limiti meno stringenti rispetto a quelli previsti dalla legge dello Stato. Vi è infatti un conflitto tra la normativa regionale e la legislazione statale, alla luce del fatto che la disposizione impugnata prevede che gli enti locali insistenti nella Regione possano assumere nuovi mutui a partire dal 2012 nel limite massimo del 12 per cento, laddove il legislatore statale ha previsto percentuali inferiori e progressivamente riducentisi, in base all'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, la succitata disposizione statale stabilisce il limite del 12 per cento per l'anno 2011, mentre per l'anno 2012 il limite si abbassa all'8 per cento, riducendosi ulteriormente al 6 per cento per l'anno 2013, fino a stabilizzarsi nella misura del 4 per cento a partire dall'anno 2014. La normativa regionale è dunque palesemente configgente con quella statale. Tale contrasto determina l'illegittimità costituzionale della norma regionale, considerato che la norma stabilita dal legislatore statale mira a contenere l'esposizione finanziaria degli enti locali, a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica e pertanto si configura quale principio di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., che le Regioni, anche a statuto speciale, sono tenute a rispettare.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
29/12/2011
n. 18
art. 18
co. 24
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 18/08/2000
n. 267
art. 204
co. 1