Sentenza 4/2013 (ECLI:IT:COST:2013:4)
Massima numero 36877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
14/01/2013; Decisione del
14/01/2013
Deposito del 18/01/2013; Pubblicazione in G. U. 23/01/2013
Titolo
Straniero - Norme della Regione Calabria - Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - Fondo per la non autosufficienza - Accesso limitato ai soli soggetti che, oltre a risiedere in Calabria, siano in possesso di "regolare carta di soggiorno" - Riferimento a documento inattuale, sostituito ad opera del d.lgs. n. 3 del 2007, dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo".
Straniero - Norme della Regione Calabria - Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - Fondo per la non autosufficienza - Accesso limitato ai soli soggetti che, oltre a risiedere in Calabria, siano in possesso di "regolare carta di soggiorno" - Riferimento a documento inattuale, sostituito ad opera del d.lgs. n. 3 del 2007, dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo".
Testo
L'art. 2 della legge della Regione Calabria 20 dicembre 2011, n. 44 - dopo aver definito, al comma 1, la nozione di persona «non autosufficiente» - stabilisce, al successivo comma 3 (norma impugnata), che «i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono i cittadini europei o extracomunitari con regolare carta di soggiorno residenti nella Regione Calabria». Nell'ambito dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, godono dunque delle provvidenze unicamente i soggetti che, oltre ad essere residenti nel territorio regionale, siano in possesso del titolo di legittimazione che la norma qualifica come «carta di soggiorno». Il riferimento a tale documento - già previsto dall'originario testo dell'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 - risulta, peraltro, inattuale perché, per effetto della riscrittura della disposizione appena citata ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 3 del 2007, la «carta di soggiorno» è stata, infatti, sostituita dal «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo». Anche alla luce della norma transitoria di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 3 del 2007, si deve dunque ritenere che l'accesso alle prestazioni previste dalla legge regionale resti circoscritto ai cittadini extracomunitari titolari del permesso per soggiornanti di lungo periodo, la cui condizione preliminare di ottenimento è il possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità. Il dato testuale non consente di accedere all'interpretazione «costituzionalmente orientata» prospettata dalla Regione, secondo la quale il riferimento alla «carta di soggiorno» evocherebbe piuttosto il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, conformemente alla previsione dell'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998: documento che non corrisponde affatto a quello richiamato, neppure sul piano della successione normativa. D'altra parte, la circostanza che la legge regionale n. 44 del 2011 preveda interventi di "potenziamento" - dunque, aggiuntivi - rispetto al sistema delineato dalla legge regionale n. 23 del 2003 (il cui art. 3 individua gli stranieri aventi diritto alle prestazioni tramite il richiamo al citato art. 41), esclude che la corrispondenza tra i destinatari delle provvidenze previste dalle due leggi possa ritenersi implicita, come postulato dalla difesa della resistente.
L'art. 2 della legge della Regione Calabria 20 dicembre 2011, n. 44 - dopo aver definito, al comma 1, la nozione di persona «non autosufficiente» - stabilisce, al successivo comma 3 (norma impugnata), che «i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono i cittadini europei o extracomunitari con regolare carta di soggiorno residenti nella Regione Calabria». Nell'ambito dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, godono dunque delle provvidenze unicamente i soggetti che, oltre ad essere residenti nel territorio regionale, siano in possesso del titolo di legittimazione che la norma qualifica come «carta di soggiorno». Il riferimento a tale documento - già previsto dall'originario testo dell'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 - risulta, peraltro, inattuale perché, per effetto della riscrittura della disposizione appena citata ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 3 del 2007, la «carta di soggiorno» è stata, infatti, sostituita dal «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo». Anche alla luce della norma transitoria di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 3 del 2007, si deve dunque ritenere che l'accesso alle prestazioni previste dalla legge regionale resti circoscritto ai cittadini extracomunitari titolari del permesso per soggiornanti di lungo periodo, la cui condizione preliminare di ottenimento è il possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità. Il dato testuale non consente di accedere all'interpretazione «costituzionalmente orientata» prospettata dalla Regione, secondo la quale il riferimento alla «carta di soggiorno» evocherebbe piuttosto il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, conformemente alla previsione dell'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998: documento che non corrisponde affatto a quello richiamato, neppure sul piano della successione normativa. D'altra parte, la circostanza che la legge regionale n. 44 del 2011 preveda interventi di "potenziamento" - dunque, aggiuntivi - rispetto al sistema delineato dalla legge regionale n. 23 del 2003 (il cui art. 3 individua gli stranieri aventi diritto alle prestazioni tramite il richiamo al citato art. 41), esclude che la corrispondenza tra i destinatari delle provvidenze previste dalle due leggi possa ritenersi implicita, come postulato dalla difesa della resistente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
20/12/2011
n. 44
art. 2
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte