Processo penale - Competenza e giurisdizione - Disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Inosservanza - Possibilità di eccepire o rilevare per la prima volta l'inosservanza entro il termine per l'esame delle questioni preliminari al dibattimento, anziché, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare, laddove essa sia prevista - Divieto - Denunciata violazione del principio della soggezione del giudice soltanto alla legge - Inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199006).
Sono dichiarate inammissibili, per inconferenza del parametro evocato, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore in riferimento all’art. 101, secondo comma, Cost., dell’art. 33-quinquies cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare. Il principio della c.d. indipendenza “interna” del giudice, pure desumibile dal parametro evocato, non osta affatto a che la sua potestas iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale vigente, da provvedimenti di altri giudici, dovendosi più in generale escludersi che possa prodursi un vulnus all’art. 101, secondo comma, Cost. in presenza di vincoli alla potestas iudicandi del singolo giudice stabiliti dalla legge processuale, anch’essa parte integrante di quella “legge” a cui il giudice è soggetto. (Precedenti: S. 116/2023 - mass. 45627; O. 28/2023 - mass. 45400, 45403).