Agricoltura - Comparto bieticolo-saccarifero - Cessazione della produzione di zucchero - Progetti di riconversione degli impianti industriali - Attribuzione all'apposito Comitato interministeriale del compito di disporre le norme atte a garantire l'esecutività dei progetti, con possibilità di nominare un commissario ad acta - Violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale dell'agricoltura - Violazione dei requisiti costituzionali per l'esercizio dei poteri sostitutivi statali - Illegittimità costituzionale .
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in quanto attribuisce al comitato interministeriale di cui al decreto legge n. 2 del 2006, il compito di disporre le norme atte a garantire l'esecutività dei progetti di riconversione degli impianti industriali nel comparto bieticolo-saccarifero, con la possibilità di nominare un commissario ad acta. Infatti, l'attribuzione di tale compito costituisce certamente violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale dell'agricoltura qualora si opti per la natura regolamentare delle predette norme, ovvero dei requisiti costituzionali per l'esercizio dei poteri sostitutivi statali qualora si opti per l'alternativa ipotesi di attribuzione di funzioni amministrative, in quanto la leale collaborazione, necessaria in tale evenienza, non può essere sostituita puramente e semplicemente da un atto unilaterale dello Stato.
- Sull'attrazione in sussidiarietà, sentenza n. 303 del 2003. Sulla necessità della leale collaborazione, sentenze n. 165 del 2011 e n. 383 del 2005.