Sentenza 4/2013 (ECLI:IT:COST:2013:4)
Massima numero 36879
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
14/01/2013; Decisione del
14/01/2013
Deposito del 18/01/2013; Pubblicazione in G. U. 23/01/2013
Titolo
Assistenza - Norme della Regione Calabria - Fondo per la non autosufficienza - Fonti del finanziamento - Ricorso del Governo - Asserita violazione dell'obbligo di copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese - Censura di norma inconferente - Inammissibilità della questione.
Assistenza - Norme della Regione Calabria - Fondo per la non autosufficienza - Fonti del finanziamento - Ricorso del Governo - Asserita violazione dell'obbligo di copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese - Censura di norma inconferente - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Calabria 20 dicembre 2011, n. 44, che individua le fonti di finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., sul presupposto che la «principale» tra tali fonti di finanziamento sia il trasferimento di risorse dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20 della legge n. 328 del 2000. L'impugnato art. 11 non è, in realtà, la norma sulla copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese determinate dalla legge regionale in esame. Saldandosi alla previsione istitutiva del «Fondo regionale per la non autosufficienza», che immediatamente la precede (art. 10), la disposizione denunciata si limita, infatti, ad enumerare in termini "categoriali" e, per così dire, "programmatici" le «fonti di finanziamento ordinarie» del Fondo stesso («Fondo nazionale per le politiche sociali», «ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale», «ulteriori risorse messe a disposizione dagli Enti locali», «eventuali risorse comunitarie o ulteriori risorse statali: comma 1), e stabilisce in quale modo le risorse del Fondo vadano ripartite fra i diversi distretti sanitari (comma 2). L'effettiva norma di copertura finanziaria è piuttosto l'art. 13 (recante, in base alla sua rubrica, le «Disposizioni finanziarie»), non coinvolto nell'odierna impugnazione. A prescindere da ogni rilievo in merito alla portata precettiva di tale ultima disposizione, l'avvenuta impugnazione di una norma inconferente rende l'odierna questione inammissibile (con particolare riferimento a questione parimenti afferente alla copertura finanziaria delle spese, sentenza n. 372 del 2003).
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Calabria 20 dicembre 2011, n. 44, che individua le fonti di finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., sul presupposto che la «principale» tra tali fonti di finanziamento sia il trasferimento di risorse dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20 della legge n. 328 del 2000. L'impugnato art. 11 non è, in realtà, la norma sulla copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese determinate dalla legge regionale in esame. Saldandosi alla previsione istitutiva del «Fondo regionale per la non autosufficienza», che immediatamente la precede (art. 10), la disposizione denunciata si limita, infatti, ad enumerare in termini "categoriali" e, per così dire, "programmatici" le «fonti di finanziamento ordinarie» del Fondo stesso («Fondo nazionale per le politiche sociali», «ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale», «ulteriori risorse messe a disposizione dagli Enti locali», «eventuali risorse comunitarie o ulteriori risorse statali: comma 1), e stabilisce in quale modo le risorse del Fondo vadano ripartite fra i diversi distretti sanitari (comma 2). L'effettiva norma di copertura finanziaria è piuttosto l'art. 13 (recante, in base alla sua rubrica, le «Disposizioni finanziarie»), non coinvolto nell'odierna impugnazione. A prescindere da ogni rilievo in merito alla portata precettiva di tale ultima disposizione, l'avvenuta impugnazione di una norma inconferente rende l'odierna questione inammissibile (con particolare riferimento a questione parimenti afferente alla copertura finanziaria delle spese, sentenza n. 372 del 2003).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
20/12/2011
n. 44
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte