Lavoro - Appalto di opere o di servizi - Trattamenti retributivi e contributi previdenziali dovuti ai lavoratori - Obbligo in solido del committente imprenditore o del datore di lavoro con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto - Asserito contrasto con il criterio direttivo dettato dalla legge delega - Censura di una norma che è stata sostituita attraverso una legge formale - Conseguente inidoneità della legge delega a fungere da parametro e superamento del vizio di eccesso di delega - Omessa motivazione sulla applicabilità della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile sotto un duplice profilo la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., avente ad oggetto l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, censurato nella formulazione che recita: «in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». Innanzitutto, il rimettente omette di motivare in ordine alla ritenuta applicabilità al caso di specie della disposizione censurata proprio nella versione specificamente sottoposta allo scrutinio della Corte, come novellata dall'art. 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006. In secondo luogo, tale ultima disposizione, sostituendo il testo del citato art. 29, comma 2, nei termini in cui esso forma oggetto di censura, all'interno del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, ha trasformato la natura della norma in questione da legge in senso materiale a legge in senso formale, così affrancandola dal vizio di eccesso di delega - è citata l'ordinanza n. 123 del 2002.
- Sulla pertinenza dell'art. 76 Cost. unicamente ai rapporti tra legge delegante e decreto legislativo delegato sono citate le ordinanze n. 89 del 2009, n. 150 del 2006, n. 253 del 2005, n. 294, n. 159 del 2004 e la sentenza n. 218 del 1987.