Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche - Edifici aventi impianto edilizio preesistente, con evidenti caratteristiche di non completezza, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali comunali approvati - Possibilità di ampliamento anche in deroga alle distanze e/o volume stabiliti dal d.m. n. 1444 del 1968 - Eccezione della Regione interveniente - Asserita carenza di argomentazione circa l'attinenza della disposizione impugnata all'ambito dei rapporti interprivati, anziché alla disciplina degli assetti urbanistici - Reiezione.
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Marche, per la quale l'ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione non avrebbe «motivazione autonoma», limitandosi a richiamare una precedente sentenza della Corte costituzionale e mancando, in particolare, ogni argomentazione circa l'attinenza della disposizione impugnata all'ambito dei rapporti interprivati, anziché alla disciplina degli assetti urbanistici. L'ordinanza di rimessione ha, invece, adeguatamente motivato sulla rilevanza della questione sollevata nel giudizio a quo, richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia di limiti alla potestà legislativa delle Regioni in materia di edilizia e urbanistica ed evidenziando che la disposizione regionale sembrerebbe consentire deroghe non rispettose di tali principi.
- Vedi precedente sentenza n. 232/2005 e le sentenze della Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 20 maggio 2010, n. 12424, e sezioni unite civili, 18 febbraio 1997, n. 1486.