Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche - Edifici aventi impianto edilizio preesistente, con evidenti caratteristiche di non completezza, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali comunali approvati - Possibilità di ampliamento anche in deroga alle distanze e/o volume stabiliti dal d.m. n. 1444 del 1968, in base ad una procedura approvata dal Consiglio regionale ed avente efficacia di piano particolareggiato - Esorbitanza dalla competenza regionale concorrente del governo del territorio - Interferenza con la disciplina delle distanze tra le costruzioni, rientrante nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale - Illegittimità costituzionale.
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche n. 31 del 1979 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali), poiché la norma regionale consente espressamente ai Comuni di derogare alle distanze minime fissate nel d.m. n. 1444 del 1968, senza rispettare le condizioni stabilite dal medesimo decreto ministeriale (le deroghe regionali devono essere inserite in appositi strumenti urbanistici, a garanzia dell'interesse pubblico relativo al governo del territorio), affinché la disciplina possa essere fatta rientrare nella materia concorrente del «governo del territorio». Il mancato rispetto di dette condizioni comporta la violazione della competenza legislativa statale in materia «ordinamento civile».
- Sulla giurisprudenza costituzionale che stabilisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato («ordinamento civile») in materia di regolazione delle distanze tra i fabbricati, Vedi sentenze nn. 114/2012, 173/2011 e 232/2005.