Sentenza 8/2013 (ECLI:IT:COST:2013:8)
Massima numero 36884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  16/01/2013;  Decisione del  16/01/2013
Deposito del 23/01/2013; Pubblicazione in G. U. 30/01/2013
Massime associate alla pronuncia:  36885  36886  36887


Titolo
Iniziativa economica - Liberalizzazione delle attività economiche - Vincolo per le Regioni e gli enti locali di adeguamento ai principi stabiliti dal legislatore statale - Previsione che detto adeguamento "costituisce elemento di valutazione della virtuosità" produttivo di conseguenze finanziarie - Ricorso della Regione Veneto - Difetto di motivazione delle censure - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), sollevata in relazione agli articoli 3, 5, 97, 114 e 117 Cost., per assenza o comunque non sufficienza delle rispettive motivazioni; per quanto riguarda poi in particolare i parametri di cui agli artt. 5 e 114 Cost., essi sono altresì inconferenti, in quanto la norma censurata non ripristina alcun controllo sugli atti legislativi o amministrativi delle Regioni.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 1  co. 4

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 119

legge costituzionale  art. 9  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  05/05/2009  n. 42  art. 1    co. 1  

legge  05/05/2009  n. 42  art. 2    co. 2  lettera z)

legge  05/05/2009  n. 42  art. 2    co. 2  lettera ll)