Sentenza 8/2013 (ECLI:IT:COST:2013:8)
Massima numero 36885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
16/01/2013; Decisione del
16/01/2013
Deposito del 23/01/2013; Pubblicazione in G. U. 30/01/2013
Titolo
Iniziativa economica - Liberalizzazione delle attività economiche - Vincolo per le Regioni e gli enti locali di adeguamento ai principi stabiliti dal legislatore statale - Previsione che detto adeguamento "costituisce elemento di valutazione della virtuosità" produttivo di conseguenze finanziarie - Ricorsi della Regione Toscana e della Regione Veneto - Asserita violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni - Asserita violazione delle competenze regionali in materia di attuazione del diritto europeo - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Iniziativa economica - Liberalizzazione delle attività economiche - Vincolo per le Regioni e gli enti locali di adeguamento ai principi stabiliti dal legislatore statale - Previsione che detto adeguamento "costituisce elemento di valutazione della virtuosità" produttivo di conseguenze finanziarie - Ricorsi della Regione Toscana e della Regione Veneto - Asserita violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni - Asserita violazione delle competenze regionali in materia di attuazione del diritto europeo - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Va dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale, per presunta violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, norma che prevede che le Regioni e gli altri enti territoriali si adeguino al principio volto a favorire la liberalizzazione desumibile dai primi tre commi del medesimo art. 1 e, al fine di incentivare gli enti territoriali ad operare nel senso indicato dal legislatore statale, afferma che «il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità», alla quale si connettono conseguenze di ordine finanziario, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011. Infatti in questo quadro, l'art. 1, comma 4, estende anche alle Regioni il compito di attuare i principi di liberalizzazione, per evitare che le riforme introdotte ad un determinato livello di governo siano, nei fatti, vanificate dal diverso orientamento dell'uno o dell'altro degli ulteriori enti che compongono l'articolato sistema delle autonomie: le Regioni, dunque, non risultano menomate nelle, né tanto meno private delle, competenze legislative e amministrative loro spettanti, ma sono orientate ad esercitarle secondo i principi di leale collaborazione e quelli indicati dal legislatore statale, che ha agito nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di concorrenza.
Va dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale, per presunta violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, norma che prevede che le Regioni e gli altri enti territoriali si adeguino al principio volto a favorire la liberalizzazione desumibile dai primi tre commi del medesimo art. 1 e, al fine di incentivare gli enti territoriali ad operare nel senso indicato dal legislatore statale, afferma che «il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità», alla quale si connettono conseguenze di ordine finanziario, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011. Infatti in questo quadro, l'art. 1, comma 4, estende anche alle Regioni il compito di attuare i principi di liberalizzazione, per evitare che le riforme introdotte ad un determinato livello di governo siano, nei fatti, vanificate dal diverso orientamento dell'uno o dell'altro degli ulteriori enti che compongono l'articolato sistema delle autonomie: le Regioni, dunque, non risultano menomate nelle, né tanto meno private delle, competenze legislative e amministrative loro spettanti, ma sono orientate ad esercitarle secondo i principi di leale collaborazione e quelli indicati dal legislatore statale, che ha agito nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di concorrenza.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/01/2012
n. 1
art. 1
co. 4
legge
24/03/2012
n. 27
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 5
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte