Sentenza 8/2013 (ECLI:IT:COST:2013:8)
Massima numero 36886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  16/01/2013;  Decisione del  16/01/2013
Deposito del 23/01/2013; Pubblicazione in G. U. 30/01/2013
Massime associate alla pronuncia:  36884  36885  36887


Titolo
Riscossione delle imposte - Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 300 del 1999 - Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale, da adottarsi d'intesa con le Regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - Soppressione dell'intesa - Ricorso della Regione Toscana - Asserita violazione dei principi costituzionali in materia di decretazione d'urgenza - Mancata dimostrazione della ridondanza delle asserite violazioni sul riparto di competenze tra Stato e Regioni - Inammissibilità della questione.

Testo
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 - sollevata in relazione all'art. 77 Cost. - norma che ha soppresso l'intesa introdotta con l'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, nell'ambito del procedimento volto all'adozione dell'atto di indirizzo di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 300 del 1999, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto la possibilità di pervenire a una intesa tra Regione e Agenzia delle entrate per la riscossione dei tributi di spettanza regionale non risulta in alcun modo pregiudicata dalla Convenzione stipulata a livello centrale, per ambiti diversi ed estranei alle competenze regionali, tra Ministero e Agenzia: la disposizione impugnata è dunque estranea agli ambiti di competenza regionale e non è possibile rilevare la ridondanza delle asserite violazioni sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, in quanto l'asserita mancanza di ragioni di straordinaria necessità e urgenza, richieste dall'art. 77 Cost., non si ripercuote sul riparto delle competenze legislative.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 35  co. 7

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 2

Altri parametri e norme interposte