Sentenza 8/2013 (ECLI:IT:COST:2013:8)
Massima numero 36887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
16/01/2013; Decisione del
16/01/2013
Deposito del 23/01/2013; Pubblicazione in G. U. 30/01/2013
Titolo
Riscossione delle imposte - Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 300 del 1999 - Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale, da adottarsi d'intesa con le Regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - Soppressione dell'intesa - Ricorso della Regione Toscana - Asserita violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Riscossione delle imposte - Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 300 del 1999 - Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale, da adottarsi d'intesa con le Regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - Soppressione dell'intesa - Ricorso della Regione Toscana - Asserita violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Va dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 - sollevata in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - norma che ha soppresso l'intesa introdotta con l'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, nell'ambito del procedimento volto all'adozione dell'atto di indirizzo di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 300 del 1999, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto è in sede di Convenzione tra Regioni e Agenzia delle entrate, e non nell'ambito della formazione del cosiddetto atto di indirizzo ministeriale, che possono trovare spazio le indicazioni regionali e l'attuazione del principio di leale collaborazione - spazio di cui la ricorrente ritiene essere stata privata con l'eliminazione dell'intesa ad opera della disposizione impugnata. La soppressione dell'intesa infatti non determina alcuna lesione delle competenze regionali in tema di coordinamento del sistema tributario di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., né viola in alcun modo il principio di leale collaborazione; per le medesime ragioni non sono neppure fondate le censure basate sulla violazione dell'art. 118, primo comma, Cost., e dell'art. 119, secondo comma, Cost.
Va dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 - sollevata in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - norma che ha soppresso l'intesa introdotta con l'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, nell'ambito del procedimento volto all'adozione dell'atto di indirizzo di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 300 del 1999, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto è in sede di Convenzione tra Regioni e Agenzia delle entrate, e non nell'ambito della formazione del cosiddetto atto di indirizzo ministeriale, che possono trovare spazio le indicazioni regionali e l'attuazione del principio di leale collaborazione - spazio di cui la ricorrente ritiene essere stata privata con l'eliminazione dell'intesa ad opera della disposizione impugnata. La soppressione dell'intesa infatti non determina alcuna lesione delle competenze regionali in tema di coordinamento del sistema tributario di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., né viola in alcun modo il principio di leale collaborazione; per le medesime ragioni non sono neppure fondate le censure basate sulla violazione dell'art. 118, primo comma, Cost., e dell'art. 119, secondo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/01/2012
n. 1
art. 35
co. 7
legge
24/03/2012
n. 27
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte