Sentenza 225/2023 (ECLI:IT:COST:2023:225)
Massima numero 45884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  05/12/2023;  Decisione del  05/12/2023
Deposito del 22/12/2023; Pubblicazione in G. U. 27/12/2023
Massime associate alla pronuncia:  45883


Titolo
Processo penale - Competenza e giurisdizione - Disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Inosservanza - Possibilità di eccepire o rilevare per la prima volta l'inosservanza entro il termine per l'esame delle questioni preliminari al dibattimento, anziché, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare, laddove essa sia prevista - Divieto - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di effettività del diritto di difesa, del giusto processo e di quello, tutelato anche in via convenzionale, del contraddittorio - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 199006).

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, CEDU – dell’art. 33-quinquies cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare. Poiché il sistema processuale penale – in ossequio a esigenze costituzionali e convenzionali di tutela della ragionevole durata dei processi penali –, mira ad affrontare e risolvere prima possibile sia le questioni di competenza per territorio e derivante da connessione, sia quelle relative all’attribuzione della cognizione della causa al tribunale in formazione collegiale o monocratica, in modo da evitare regressioni o, comunque, stasi in fasi avanzate del processo, con conseguente dispersione delle attività già svolte, ne deriva che il luogo privilegiato per affrontare tali questioni è l’udienza preliminare, quando prevista. Pertanto, laddove l’imputato intenda negare ogni connessione tra i reati a sé addebitati e quelli che, in ipotesi, radichino l’attribuzione della cognizione della causa al tribunale in formazione collegiale, egli sarà tenuto a sollevare sin dall’udienza preliminare la relativa eccezione, eventualmente in via subordinata rispetto alla richiesta di non luogo a procedere per i reati che lo riguardano. Così facendo, egli conserverà tra l’altro la possibilità di reiterare la richiesta in sede di questioni preliminari al dibattimento. Una lettura costituzionalmente orientata della disposizione censurata – fornita dalle Sezioni unite con la sentenza n. 48590 del 2019, per cui essa può operare soltanto laddove all’imputato sia chiaro, già nel corso dell’udienza preliminare, quale sarà la composizione del tribunale al quale la causa sarà assegnata, nel caso in cui egli sia effettivamente rinviato a giudizio – consente di ritenere non fondati tutti i profili di censura articolati dal rimettente. Anzitutto, l’art. 3 Cost., perché non sussiste alcuna irragionevole disparità di trattamento tra le ipotesi in cui il procedimento passi, o meno, attraverso l’udienza preliminare; né sussiste alcuna indebita parificazione tra la disciplina in esame e quella relativa al rilievo dell’incompetenza per territorio o derivante dalla connessione di cui all’art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen.: ché, anzi, le due discipline sono in grado di operare in perfetta simmetria; né, infine, può ritenersi che la disciplina in esame ponga irragionevolmente a carico delle parti l’onere di eccepire, in via preventiva, una violazione soltanto futura delle regole sul riparto di attribuzione. Per le medesime ragioni non sussiste la lamentata lesione del diritto di difesa: la lettura delle Sezioni unite attribuisce l’onere di formulare, in udienza preliminare, soltanto le eccezioni relative a profili che siano già desumibili dalla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero (ovvero dalle eventuali modificazioni dell’imputazione avvenute in contraddittorio durante l’udienza preliminare), e non già quelle che concernano profili desumibili per la prima volta dal decreto di rinvio a giudizio, rispetto ai quali l’onere di eccezione non potrà che essere posposto all’inizio del dibattimento. Infine, la predetta interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 33-quinquies cod. proc. pen. ne esclude ogni profilo di contrarietà con il principio del contraddittorio, consentendo all’imputato di interloquire, a seguito della proposizione tempestiva dell’eccezione, su tutti i profili dai quali dipende l’attribuzione della causa alla cognizione del tribunale in formazione collegiale o monocratica.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 33  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6  paragrafo 3