Pesca - Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali concernente la ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012 - Determinazione della quota individuale di pescato assentito a ciascuna delle tonnare fisse della Sardegna e alle imbarcazioni sarde che utilizzano il c.d. sistema di pesca a "Palangaro (LL)" - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna - Asserita violazione della competenza legislativa primaria e amministrativa della Regione autonoma in materia di pesca nonché, in via subordinata, del principio di leale collaborazione per attrazione in sussidiarietà della funzione amministrativa senza la necessaria cooperazione - Asserita natura regolamentare del decreto impugnato e conseguente violazione della potestà regolamentare regionale - Asserita violazione dell'obbligo di osservanza degli impegni assunti dallo Stato in sede internazionale e comunitaria, sulla specifica materia della pesca del tonno rosso - Insussistenza - Riconducibilità del decreto impugnato alla materia dell'ambiente e dell'ecosistema, appartenente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato - Dichiarazione che spettava allo Stato determinare, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 3 aprile 2012, la ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012.
Spetta allo Stato adottare il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 3 aprile 2012 in tema di ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012, atteso che il provvedimento, privo di natura regolamentare, disciplinando con precetti di estremo dettaglio il riparto tra gli operatori autorizzati delle quote spettanti all'Italia secondo tipologie di pesca consentite, interviene nella materia della tutela dell'ecosistema e dell'ambiente che attiene alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e a quella amministrativa spettante allo stesso ai sensi dell'art. 118 Cost., ed incontrando la discrezionalità di tali provvedimenti limiti soltanto nelle specifiche prescrizioni contenute nella disciplina sovranazionale.