Sentenza 10/2013 (ECLI:IT:COST:2013:10)
Massima numero 36890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  16/01/2013;  Decisione del  16/01/2013
Deposito del 23/01/2013; Pubblicazione in G. U. 30/01/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione - Previsione che siano regolate dal rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e 702 ter cod. proc. civ. - Possibilità di conversione del rito da sommario ad ordinario sulla base dell'apprezzamento delle esigenze sostanziali e processuali, rimesso alla valutazione discrezionale del giudice - Tassativa esclusione - Evocazione di parametro inconferente - Richiesta di un intervento additivo che non si configura come costituzionalmente obbligato - Non compiuta sperimentazione da parte del rimettente del doveroso tentativo di dare una interpretazione costituzionalmente conforme delle norme impugnate - Inammissibilità della questione.

Testo

Dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 29 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze. In base al codice di procedura civile, di regola, l'apprezzamento delle esigenze sostanziali o processuali che possono giustificare la conversione del rito da sommario ad ordinario per le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione è rimessa alla valutazione insindacabile del giudice. L'art. 3 censurato ha introdotto una deroga al suddetto criterio discrezionale, escludendo tassativamente dalla possibilità di conversione le cause previste dal capo III del decreto legislativo medesimo, tra le quali è compresa, all'art. 29 citato, l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione. La questione sollevata è inammissibile, sotto molteplici profili. Innanzitutto, il richiamo operato nell'ordinanza di rimessione al principio di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., risulta inconferente, dal momento che questa Corte ha costantemente affermato l'estraneità di tale principio all'esercizio della funzione giurisdizionale (ex multis, ordinanze n. 174 del 2012, e n. 421 del 2008, e sentenza n. 272 del 2008), alla quale evidentemente attengono le norme processuali impugnate. Quanto agli altri parametri costituzionali invocati va osservato che: 1) in base ad un constante orientamento di questa Corte nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore, nel limite della loro non manifesta irragionevolezza (ex multis, ordinanze n. 174 del 2012, n. 141 del 2011, e n. 164 del 2010); 2) anche nel caso in esame, in linea di principio, esiste una pluralità di possibili soluzioni, sicché la decisione richiesta alla Corte avrebbe natura creativa e non sarebbe costituzionalmente obbligata. Infine, la questione è inammissibile anche sotto un ulteriore profilo dal momento che il giudice remittente non si è fatto carico di individuare una possibile interpretazione delle norme censurate idonea a superare i dubbi di costituzionalità, in ossequio al principio, consolidato nella giurisprudenza costituzionale, secondo il quale una disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/09/2011  n. 150  art. 3  co. 

decreto legislativo  01/09/2011  n. 150  art. 29  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte