Ordinanza 11/2013 (ECLI:IT:COST:2013:11)
Massima numero 36891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  16/01/2013;  Decisione del  16/01/2013
Deposito del 23/01/2013; Pubblicazione in G. U. 30/01/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Lazio - Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione - Rideterminazione degli importi delle tasse automobilistiche regionali - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo
Va dichiarata l'estinzione del processo relativamente alla censura concernente agli artt. 3, comma 2, (istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) e 5 (rideterminazione degli importi delle tasse automobilistiche regionali) della legge della Regione Lazio n. 19 del 2011 per ritenuto contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, e con l'art. 119 della Costituzione, stante la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  23/12/2011  n. 19  art. 3  co. 2

legge della Regione Lazio  23/12/2011  n. 19  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23