Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione degli onorari dovuti al consulente tecnico di parte o all'ausiliario del giudice - Prenotazione a debito, da effettuarsi a domanda, laddove sia impossibile la ripetizione nei confronti della parte onerata delle spese processuali ovvero della parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione - Mancata previsione dell'anticipazione a carico dell'erario - Asserita lesione del diritto dell'ausiliario al compenso quando manchino i presupposti per la prenotazione - Asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina applicabile ai difensori, ovvero agli ausiliari del magistrato nei giudizi penali, o al curatore fallimentare, per i quali è prevista l'anticipazione dei rispettivi compensi a carico dell'erario - Manifesta infondatezza della questione.
Dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 131, comma 3, del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 Cost., dal Tribunale ordinario di Caltanissetta. Il remittente - nel corso di un procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto con ricorso presentato da persona che era stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nel corso del quale avendo il consulente tecnico ha presentato istanza di liquidazione dei propri compensi - ha censurato la disposizione suindicata, nella parte in cui prevede che, nei giudizi civili nei quali una delle parti è ammessa al patrocinio a spese delle Stato, gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte, ovvero all'ausiliario del giudice, siano prenotati a debito e non siano anticipati dall'Erario e nella parte in cui, nei medesimi giudizi, la prenotazione a debito di detti onorari possa avvenire, a domanda, solamente ove non ne sia possibile la ripetizione o dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali ovvero dalla stessa parte ammessa, stante la vittoria di questa nella causa o data la revoca dell'ammissione al predetto beneficio. La questione, siccome prospettata, risulta essere manifestamente infondata sotto ambedue i profili proposti. Infatti, con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 36 Cost. deve principalmente rilevarsi che il rimettente non ha tenuto nel dovuto conto l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale le spese giudiziali relative all'accertamento tecnico preventivo sono ordinariamente liquidabili, in base al principio della soccombenza, o al termine del relativo procedimento, ogniqualvolta il ricorso introduttivo non sia stato accolto (Corte di cassazione, sentenza 29 marzo 1996, n. 2937), ovvero al termine del conseguente giudizio di merito (Corte di cassazione, sentenza 23 dicembre 1993, n. 12759). Poiché le perplessità espresse dal rimettente in ordine alla individuabilità di una parte soccombente in relazione ad un giudizio del tipo ora sottoposto alla sua attenzione non risultano in alcun modo giustificate, si rivelano manifestamente infondati i connessi dubbi in ordine alla concreta possibilità per il consulente tecnico di vedersi corrisposti i propri compensi (potendo questi o gravare sui soggetti di cui al citato art. 131 del d.lgs. n. 115 del 2002 ovvero potendosene chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell'Erario, laddove sia impossibile ripeterli da costoro). Riguardo alla dedotta violazione del principio di uguaglianza - conseguente alla mancata previsione, per la fattispecie esaminata dal giudice a quo, dell'anticipazione dei compensi a carico dell'Erario - più volte, anche di recente, questa Corte ha affermato la insussistenza di disparità di trattamento in ragione della diversa normativa applicabile, in materia di spese in giudizi in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai soggetti operanti, con distinti compiti, attribuzioni e funzioni, nell'ambito dei singoli giudizi, ovvero nell'ambito dei giudizi civili o penali. In particolare, il contrasto con l'art. 3 Cost. è stato escluso perché la ontologica eterogeneità dei soggetti ovvero dei modelli processuali posti a confronto non consente di istituire fra gli stessi un valido rapporto di comparazione (ex multis: ordinanze n. 270 del 2012, n. 203 del 2010 e n. 195 del 2009).