Ordinanza 14/2013 (ECLI:IT:COST:2013:14)
Massima numero 36894
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GALLO  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  16/01/2013;  Decisione del  16/01/2013
Deposito del 06/02/2013; Pubblicazione in G. U. 13/02/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per risarcimento danni a carico di un deputato per le opinioni espresse nei confronti di alcuni magistrati - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Corte di cassazione - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

Testo

Va dichiarato ammissibile, in quanto la relativa risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto un procedimento civile, proposto dalla Corte di cassazione nei confronti della Camera dei deputati in riferimento alla deliberazione del 27 febbraio 2001, con la quale l'Assemblea ha dichiarato la insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri nei confronti dei magistrati Giovanna Di Donna, Donato D'Auria e Gian Paolo Cariello. Infatti, in sede di valutazione di ammissibilità del giudizio, la Corte è chiamata a deliberare, senza contradditorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione anche in punto di ammissibilità. Sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione della Corte di cassazione a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli e parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, Cost. Per quanto attiene al profilo oggettivo, la Corte ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.



Atti oggetto del giudizio

 27/02/2001  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37