Ordinanza 17/2013 (ECLI:IT:COST:2013:17)
Massima numero 36897
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  13/02/2013;  Decisione del  13/02/2013
Deposito del 13/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Industria - Stabilimento dell'ILVA S.p.A. di Taranto - Provvedimenti cautelari di sequestro preventivo emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, finalizzati al divieto di uso degli impianti per finalità di produzione, a salvaguardia della salute - Intervento governativo attuato con il decreto legge n. 207 del 2012, convertito nella legge n. 231 del 2012, per assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva, a salvaguardia dell'occupazione - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Taranto - Asserita lesione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e di indipendenza del pubblico ministero - Richiesta di dichiarare che non spetta al Governo della Repubblica «autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva per il periodo di tempo predeterminato né [prevedere] che tale disposizione trovi applicazione anche quando l'A.G. abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare del provvedimento nella parte in cui è previsto che tali provvedimenti non impediscono, nel corso del predetto periodo, l'esercizio dell'attività d'impresa» - Pendenza di questioni di legittimità costituzionale sulle medesime norme recate dal decreto-legge n. 207 del 2012, come convertito nella legge n. 231 del 2012, promosse dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale ordinario di Taranto in funzione di giudice dell'appello - Condizione ostativa all'ammissibilità di un conflitto avente ad oggetto norme recate da una legge o da un atto con forza di legge - Inammissibilità del ricorso.

Testo

Dichiarazione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, in relazione alla legge 24 dicembre 2012, n. 231, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli occupazionali, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Taranto nei confronti del Parlamento della Repubblica, nelle persone del Presidente del Senato e del Presidente della Camera dei deputati. Dal punto di vista soggettivo, nessun dubbio sussiste sia in ordine alla legittimazione attiva del pubblico ministero - al quale la giurisprudenza costante di questa Corte ha riconosciuto la natura di potere dello Stato, in quanto investito dell'attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale - sia in ordine alla legittimazione delle due Camere a resistere al conflitto. Viceversa, con riferimento ai presupposti oggettivi, benché il ricorso sia indirizzato alla tutela della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali (concernendo la lesione lamentata l'attribuzione, costituzionalmente garantita al pubblico ministero, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost. nonché le garanzie stabilite nei riguardi dello stesso pubblico ministero dalle norme sull'ordinamento giudiziario, di cui all'art. 107, quarto comma, Cost.), tuttavia non ricorrono le condizioni alle quali è subordinata l'ammissibilità del conflitto avente ad oggetto norme recate da una legge o da un atto con forza di legge, in base alla giurisprudenza costituzionale. Infatti, non solo sussiste «la possibilità, almeno in astratto, di attivare il rimedio della proposizione della questione di legittimità costituzionale nell'ambito di un giudizio comune» (sentenza n. 284 del 2005), ma siffatta possibilità, prospettata già dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio, si è poi concretizzata con la rimessione - sia da parte del Giudice per le indagini preliminari, sia da parte del Tribunale ordinario di Taranto, in funzione di giudice dell'appello ai sensi dell'art. 322-bis del codice di procedura penale - di questioni di legittimità costituzionale, anche in riferimento al parametro di cui all'art. 112 Cost., sulle norme recate dal decreto-legge n. 207 del 2012, nel testo risultante dalla sua conversione ad opera dell'art. 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 231.

- Sulla subordinazione della configurabilità del conflitto di attribuzione in relazione ad una norma recata da una legge o da un atto avente forza di legge al possibile verificarsi di «lesioni dirette dell'ordine costituzionale delle competenze»: ordinanza n. 343 del 2003.

- Sulla esclusione della configurabilità del conflitto di attribuzione in relazione ad una norma recata da una legge o da un atto avente forza di legge nei casi in cui esista un «giudizio nel quale tale norma debba trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione incidentale sulla legge»: sentenza n. 221 del 2002; sentenza n. 284 del 2005; ordinanze n. 38 del 2008, n. 296 e n. 69 del 2006.

Atti oggetto del giudizio

 24/12/2012  n. 231  art.   co. 

 03/12/2012  n. 207  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 107  co. 4

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 3  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 4