Sentenza 18/2013 (ECLI:IT:COST:2013:18)
Massima numero 36900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  11/02/2013;  Decisione del  11/02/2013
Deposito del 14/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Massime associate alla pronuncia:  36898  36899  36901  36902  36903  36904  36905  36906  36907  36908


Titolo
Prescrizione e decadenza - Norme della Regione Calabria - Recupero dell'imposta sui carburanti per autotrazione - Termine di prescrizione quinquennale - Previsione che l'esercizio dell'azione penale costituisce causa di interruzione della decorrenza del termine - Intervento del legislatore regionale in materia di prescrizione e decadenza dei diritti, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 3, della legge della Regione Calabria il quale prevede, tra l'altro, che l'esercizio dell'azione penale costituisce causa di interruzione della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale previsto per il recupero dell'imposta sui carburanti per autotrazione, in quanto la norma è chiaramente riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale - l'ordinamento civile e penale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. - in cui la Regione non può emanare alcuna normativa, anche meramente riproduttiva di quella statale.

- In senso analogo, v. citate sentenze n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  23/12/2011  n. 47  art. 16  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte