Sentenza 18/2013 (ECLI:IT:COST:2013:18)
Massima numero 36901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
11/02/2013; Decisione del
11/02/2013
Deposito del 14/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Titolo
Regioni (in genere) - Norme della Regione Calabria - Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale - Previsione che il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza - Intervento del legislatore regionale in materia di rapporti di pubblico impiego privatizzato regolati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Regioni (in genere) - Norme della Regione Calabria - Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale - Previsione che il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza - Intervento del legislatore regionale in materia di rapporti di pubblico impiego privatizzato regolati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge della Regione Calabria, nella parte in cui novella l'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 8 del 1996 con un nuovo testo, nel quale è previsto: «Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza», poiché la disciplina del trattamento economico dei dirigenti di area funzionale deve essere ritenuta compresa nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge della Regione Calabria, nella parte in cui novella l'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 8 del 1996 con un nuovo testo, nel quale è previsto: «Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza», poiché la disciplina del trattamento economico dei dirigenti di area funzionale deve essere ritenuta compresa nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
23/12/2011
n. 47
art. 26
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte