Sentenza 18/2013 (ECLI:IT:COST:2013:18)
Massima numero 36901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  11/02/2013;  Decisione del  11/02/2013
Deposito del 14/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Massime associate alla pronuncia:  36898  36899  36900  36902  36903  36904  36905  36906  36907  36908


Titolo
Regioni (in genere) - Norme della Regione Calabria - Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale - Previsione che il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza - Intervento del legislatore regionale in materia di rapporti di pubblico impiego privatizzato regolati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge della Regione Calabria, nella parte in cui novella l'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 8 del 1996 con un nuovo testo, nel quale è previsto: «Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza», poiché la disciplina del trattamento economico dei dirigenti di area funzionale deve essere ritenuta compresa nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  23/12/2011  n. 47  art. 26  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte