Sentenza 18/2013 (ECLI:IT:COST:2013:18)
Massima numero 36902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  11/02/2013;  Decisione del  11/02/2013
Deposito del 14/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Massime associate alla pronuncia:  36898  36899  36900  36901  36903  36904  36905  36906  36907  36908


Titolo
Regioni (in genere) - Norme della Regione Calabria - Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale - Previsione che le strutture speciali del Segretariato generale e della Direzione generale sono composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due anche esterne alla pubblica amministrazione - Contrasto con la normativa statale, costituente principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica, che pone limiti alla possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato e alla assunzione di personale a tempo indeterminato - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore questione.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge della Regione Calabria, nella parte in cui novella l'art. 7-bis della legge regionale n. 8 del 1996 con un nuovo testo, nel quale si stabilisce: «Le strutture speciali del Segretariato generale e della Direzione generale sono composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione», poiché il legislatore regionale, novellando l'art. 7-bis della legge reg. Calabria n. 8 del 1996, ha stabilito che le strutture speciali del Segretariato generale e della Direzione generale del Consiglio regionale siano composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione, ha determinato un aumento dell'organico del personale del Consiglio regionale, prevedendo ulteriori tre unità di personale, così prescindendo dal rispetto dei vincoli posti dalle norme statali (art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e art. 2, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 del 2007, ripetutamente modificato), espressive di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  23/12/2011  n. 47  art. 26  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  31/05/2010  n. 78  art. 9    co. 28  

legge  30/07/2010  n. 122  art.   

legge  24/12/2010  n. 244  art. 2    co. 102