Sentenza 18/2013 (ECLI:IT:COST:2013:18)
Massima numero 36902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
11/02/2013; Decisione del
11/02/2013
Deposito del 14/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Titolo
Regioni (in genere) - Norme della Regione Calabria - Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale - Previsione che le strutture speciali del Segretariato generale e della Direzione generale sono composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due anche esterne alla pubblica amministrazione - Contrasto con la normativa statale, costituente principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica, che pone limiti alla possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato e alla assunzione di personale a tempo indeterminato - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore questione.
Regioni (in genere) - Norme della Regione Calabria - Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale - Previsione che le strutture speciali del Segretariato generale e della Direzione generale sono composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due anche esterne alla pubblica amministrazione - Contrasto con la normativa statale, costituente principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica, che pone limiti alla possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato e alla assunzione di personale a tempo indeterminato - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore questione.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge della Regione Calabria, nella parte in cui novella l'art. 7-bis della legge regionale n. 8 del 1996 con un nuovo testo, nel quale si stabilisce: «Le strutture speciali del Segretariato generale e della Direzione generale sono composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione», poiché il legislatore regionale, novellando l'art. 7-bis della legge reg. Calabria n. 8 del 1996, ha stabilito che le strutture speciali del Segretariato generale e della Direzione generale del Consiglio regionale siano composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione, ha determinato un aumento dell'organico del personale del Consiglio regionale, prevedendo ulteriori tre unità di personale, così prescindendo dal rispetto dei vincoli posti dalle norme statali (art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e art. 2, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 del 2007, ripetutamente modificato), espressive di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge della Regione Calabria, nella parte in cui novella l'art. 7-bis della legge regionale n. 8 del 1996 con un nuovo testo, nel quale si stabilisce: «Le strutture speciali del Segretariato generale e della Direzione generale sono composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione», poiché il legislatore regionale, novellando l'art. 7-bis della legge reg. Calabria n. 8 del 1996, ha stabilito che le strutture speciali del Segretariato generale e della Direzione generale del Consiglio regionale siano composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione, ha determinato un aumento dell'organico del personale del Consiglio regionale, prevedendo ulteriori tre unità di personale, così prescindendo dal rispetto dei vincoli posti dalle norme statali (art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e art. 2, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 del 2007, ripetutamente modificato), espressive di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
23/12/2011
n. 47
art. 26
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 31/05/2010
n. 78
art. 9
co. 28
legge 30/07/2010
n. 122
art.
legge 24/12/2010
n. 244
art. 2
co. 102