Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Ripianamento delle perdite relative all'anno 2010 della Società di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S.) S.p.A., con una spesa di euro 38.000 - Deliberazione della copertura di spesa pari a euro 400.000, necessari alla sottoscrizione, da parte della Regione Calabria, della quota di aumento di capitale della SO.G.A.S. S.p.A - Ricorso del Governo - Asserita introduzione di misure costituenti aiuti di Stato, senza l'osservanza della procedura comunitaria - Mancata allegazione di elementi in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi perché si possa riscontrare un aiuto di Stato - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 43 della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011 che al comma 1 della suddetta disposizione prevede il ripianamento delle perdite relative all'anno 2010 della Società di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S.) S.p.A., e al comma 2 delibera la copertura di spesa pari a euro 400.000, necessari alla sottoscrizione, da parte della Regione Calabria, della quota di aumento di capitale della SO.G.A.S. S.p.A. Infatti, la censura risulta basata sulla mera asserzione della violazione della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, senza allegazione di elementi di valutazione sufficienti ad operare quel limitato accertamento che, ai sensi dell'art. 108 TFUE, spetta ai giudici nazionali per verificare l'inosservanza dell'obbligo di notifica alla Commissione europea imposto dall'art. 108, par. 3, TFUE.
- In tema di aiuti di Stato, v. citata sentenza n. 185 del 2011.