Sentenza 18/2013 (ECLI:IT:COST:2013:18)
Massima numero 36904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  11/02/2013;  Decisione del  11/02/2013
Deposito del 14/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Massime associate alla pronuncia:  36898  36899  36900  36901  36902  36903  36905  36906  36907  36908


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Contributo regionale straordinario di euro 150.000 a parziale copertura delle spese relative alle mensilità arretrate per il personale dell'Ente Fiera di Cosenza - Ricorso del Governo - Asserita introduzione di misure costituenti aiuti di Stato, senza l'osservanza della procedura comunitaria - Mancata allegazione di elementi in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi perché si possa riscontrare un aiuto di Stato - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile per genericità la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011 - la quale dispone il contributo regionale straordinario di euro 150.000 a parziale copertura delle spese relative alle mensilità arretrate per il personale dell'Ente Fiera di Cosenza - sollevata in relazione all'art. 117, primo comma, Cost., circa la qualificazione della norma impugnata quale aiuto di Stato, la cui compatibilità deve essere rimessa alla valutazione della Commissione europea, previa notifica alla stessa, nella specie non prevista, in quanto il ricorrente si limita ad una mera asserzione in tal senso, senza indicare alcun elemento di valutazione in ordine alle ragioni per le quali il contributo di specie costituirebbe aiuto di Stato.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  23/12/2011  n. 47  art. 44  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte