Sentenza 18/2013 (ECLI:IT:COST:2013:18)
Massima numero 36904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
11/02/2013; Decisione del
11/02/2013
Deposito del 14/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Contributo regionale straordinario di euro 150.000 a parziale copertura delle spese relative alle mensilità arretrate per il personale dell'Ente Fiera di Cosenza - Ricorso del Governo - Asserita introduzione di misure costituenti aiuti di Stato, senza l'osservanza della procedura comunitaria - Mancata allegazione di elementi in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi perché si possa riscontrare un aiuto di Stato - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Contributo regionale straordinario di euro 150.000 a parziale copertura delle spese relative alle mensilità arretrate per il personale dell'Ente Fiera di Cosenza - Ricorso del Governo - Asserita introduzione di misure costituenti aiuti di Stato, senza l'osservanza della procedura comunitaria - Mancata allegazione di elementi in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi perché si possa riscontrare un aiuto di Stato - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile per genericità la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011 - la quale dispone il contributo regionale straordinario di euro 150.000 a parziale copertura delle spese relative alle mensilità arretrate per il personale dell'Ente Fiera di Cosenza - sollevata in relazione all'art. 117, primo comma, Cost., circa la qualificazione della norma impugnata quale aiuto di Stato, la cui compatibilità deve essere rimessa alla valutazione della Commissione europea, previa notifica alla stessa, nella specie non prevista, in quanto il ricorrente si limita ad una mera asserzione in tal senso, senza indicare alcun elemento di valutazione in ordine alle ragioni per le quali il contributo di specie costituirebbe aiuto di Stato.
E' inammissibile per genericità la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011 - la quale dispone il contributo regionale straordinario di euro 150.000 a parziale copertura delle spese relative alle mensilità arretrate per il personale dell'Ente Fiera di Cosenza - sollevata in relazione all'art. 117, primo comma, Cost., circa la qualificazione della norma impugnata quale aiuto di Stato, la cui compatibilità deve essere rimessa alla valutazione della Commissione europea, previa notifica alla stessa, nella specie non prevista, in quanto il ricorrente si limita ad una mera asserzione in tal senso, senza indicare alcun elemento di valutazione in ordine alle ragioni per le quali il contributo di specie costituirebbe aiuto di Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
23/12/2011
n. 47
art. 44
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte