Sentenza 18/2013 (ECLI:IT:COST:2013:18)
Massima numero 36905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  11/02/2013;  Decisione del  11/02/2013
Deposito del 14/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Massime associate alla pronuncia:  36898  36899  36900  36901  36902  36903  36904  36906  36907  36908


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Contratti di collaborazione del personale in servizio presso il Dipartimento Turismo - Previsione che la Giunta regionale possa concedere il rinnovo fino a tutto il 2012, a domanda degli interessati - Intervento del legislatore regionale in materia di rapporti di pubblico impiego regolati dal codice civile - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 52, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011, che autorizza la Giunta regionale a «rinnovare fino al 31.12.2012, a domanda dell'interessato, i contratti di collaborazione al personale già assegnato all'Osservatorio del Turismo, attualmente in servizio presso il Dipartimento Turismo, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili per la gestione del sistema informativo turistico», in quanto la disciplina impugnata rientra nella materia dell'ordinamento civile, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  23/12/2011  n. 47  art. 52  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte