Sentenza 18/2013 (ECLI:IT:COST:2013:18)
Massima numero 36905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
11/02/2013; Decisione del
11/02/2013
Deposito del 14/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Contratti di collaborazione del personale in servizio presso il Dipartimento Turismo - Previsione che la Giunta regionale possa concedere il rinnovo fino a tutto il 2012, a domanda degli interessati - Intervento del legislatore regionale in materia di rapporti di pubblico impiego regolati dal codice civile - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.
Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Contratti di collaborazione del personale in servizio presso il Dipartimento Turismo - Previsione che la Giunta regionale possa concedere il rinnovo fino a tutto il 2012, a domanda degli interessati - Intervento del legislatore regionale in materia di rapporti di pubblico impiego regolati dal codice civile - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 52, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011, che autorizza la Giunta regionale a «rinnovare fino al 31.12.2012, a domanda dell'interessato, i contratti di collaborazione al personale già assegnato all'Osservatorio del Turismo, attualmente in servizio presso il Dipartimento Turismo, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili per la gestione del sistema informativo turistico», in quanto la disciplina impugnata rientra nella materia dell'ordinamento civile, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 52, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011, che autorizza la Giunta regionale a «rinnovare fino al 31.12.2012, a domanda dell'interessato, i contratti di collaborazione al personale già assegnato all'Osservatorio del Turismo, attualmente in servizio presso il Dipartimento Turismo, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili per la gestione del sistema informativo turistico», in quanto la disciplina impugnata rientra nella materia dell'ordinamento civile, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
23/12/2011
n. 47
art. 52
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte