Sentenza 18/2013 (ECLI:IT:COST:2013:18)
Massima numero 36906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  11/02/2013;  Decisione del  11/02/2013
Deposito del 14/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Massime associate alla pronuncia:  36898  36899  36900  36901  36902  36903  36904  36905  36907  36908


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili - Termine finale per l'attuazione - Posticipazione dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2014 - Contrasto con la normativa statale sulla stabilizzazione dei lavoratori precari, costituente principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 55, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011 che modifica il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili, precedentemente previsto per il 31 dicembre 2011, posticipandolo al 31 dicembre 2014, in quanto le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

- In senso analogo, v. citata sentenza n. 310 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  23/12/2011  n. 47  art. 55  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  01/07/2009  n. 78  art. 17    co. 10  

legge  03/08/2009  n. 102  art.