Sentenza 18/2013 (ECLI:IT:COST:2013:18)
Massima numero 36906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
11/02/2013; Decisione del
11/02/2013
Deposito del 14/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili - Termine finale per l'attuazione - Posticipazione dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2014 - Contrasto con la normativa statale sulla stabilizzazione dei lavoratori precari, costituente principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili - Termine finale per l'attuazione - Posticipazione dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2014 - Contrasto con la normativa statale sulla stabilizzazione dei lavoratori precari, costituente principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 55, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011 che modifica il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili, precedentemente previsto per il 31 dicembre 2011, posticipandolo al 31 dicembre 2014, in quanto le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.
- In senso analogo, v. citata sentenza n. 310 del 2011.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
23/12/2011
n. 47
art. 55
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 01/07/2009
n. 78
art. 17
co. 10
legge 03/08/2009
n. 102
art.