Sentenza 18/2013 (ECLI:IT:COST:2013:18)
Massima numero 36907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  11/02/2013;  Decisione del  11/02/2013
Deposito del 14/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Massime associate alla pronuncia:  36898  36899  36900  36901  36902  36903  36904  36905  36906  36908


Titolo
Regioni (in genere) - Norme della Regione Calabria - Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" - Incremento da una a tre delle "sezioni tecniche" con assegnazione ad ognuna di un dirigente equiparato a quello di servizio della Giunta regionale - Omessa quantificazione degli oneri relativi e mancata individuazione dei relativi mezzi di copertura - Illegittimità costituzionale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 32 della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011 che apportando modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 26 del 2007 prevede: l'incremento da una a tre delle "sezioni tecniche" della Stazione unica appaltante (SUA); introduce il comma 4-bis nel medesimo art. 1, disponendo che «per ogni sezione tecnica è [...] previsto un dirigente equiparato a quello di servizio della Giunta regionale»; introduce l'ulteriore comma 4-ter, il quale dispone che «Il Direttore generale della Stazione Unica Appaltante è autorizzato ad apportare le relative modifiche al regolamento di organizzazione, in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2». Infatti la previsione dell'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, contenuta nel comma 1 della disposizione impugnata, costituisce una mera clausola di stile, priva di sostanza, in quanto né il testo della disposizione né la difesa regionale forniscono alcuna spiegazione del modo in cui si potranno affrontare le inevitabili spese derivanti da un aumento di organico, senza incidere sul bilancio; con ciò contravvenendo alle caratteristiche che devono qualificare la copertura di nuove spese che deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri; a ciò deve aggiungersi che la mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa.

- In senso analogo in tema di copertura, v. citate sentenze n. 115 del 2012 e n. 213 del 2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  23/12/2011  n. 47  art. 32  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte