Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Calabria - Interventi in materia di salvaguardia ambientale - Impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MWatt termici - Necessità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale, che i medesimi impianti riducano la potenza - Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonché della libera iniziativa economica privata e del legittimo affidamento - Illegittimità costituzionale. (Classif. 094007).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost, l’art. 14, comma 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, che, relativamente agli impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MWatt termici realizzati nei parchi nazionali e nei parchi naturali con sede ricadente nel territorio calabrese, prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima legge regionale riducano la potenza al di sotto di tale soglia. La disposizione impugnata dal Governo, traducendosi in un divieto assoluto di esercizio per gli impianti già esistenti che non adeguino la potenza generata al limite indicato entro sei mesi, viola non solo i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – da ultimo indicati dal d.m. 21 giugno 2024 –, ma anche la libera iniziativa economica privata e il legittimo affidamento, in quanto il carattere di legge provvedimento incide su una singola posizione giuridica attraendo nella sfera legislativa quanto normalmente affidato all’autorità amministrativa, non superando così lo stretto scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa. Nel caso in questione, infatti, data anche la brevità del termine richiesto per l’adeguamento alla riduzione di potenza, la norma impugnata non si giustifica adeguatamente rispetto non solo all’iniziativa economica della società autorizzata alla gestione dell’impianto, ma anche alla posizione dei lavoratori nello stesso occupati, non giustificandosi pertanto l’esercizio della pur ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nei rapporti di durata. (Precedenti: S. 36/2025 - mass. 46709; S. 186/2022 - mass. 45048; S. 182/2022 - mass. 46639; S. 49/2021 - mass. 43676; S. 116/2020 - mass. 43333; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 24/2018 - mass. 39814; S. 182/2017 - mass. 41812; S. 231/2014 - mass. 38123; S. 275/2013 - mass. 37459; S. 154/2013 - mass. 37169; S. 85/2013 - mass. 37050).