Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Divieto di una seconda concessione, pure a fronte dell’esito positivo della prima – In via gradata: anche decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento – Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di eguaglianza, della presunzione di innocenza, anche di natura convenzionale, e del finalismo rieducativo della pena – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni (Classif. 199033).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, dell’art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., che prevede il divieto di una seconda concessione della sospensione con messa alla prova, pure a fronte di un esito positivo di quest’ultima e della conseguente declaratoria di estinzione del reato, nonché, in via gradata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., pure decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato. La disposizione censurata, nel delimitare l’ambito applicativo del procedimento speciale in esame, non viola la presunzione di innocenza, dal momento che non si riconnette a una precedente affermazione di responsabilità penale né a uno stigma di colpevolezza. Il divieto è, invece, espressione della scelta discrezionale del legislatore di offrire una sola volta alla persona accusata di un reato la possibilità di accedervi, in ragione del fatto che è la stessa esistenza di un nuovo procedimento penale a suo carico a mostrare che il percorso esperito non sia stato idoneo a distoglierlo dalla commissione del reato attribuitogli, per il cui accertamento si applicano, pertanto, le ordinarie regole processuali. La scelta censurata non viola neanche i principi di eguaglianza e ragionevolezza: sotto il primo profilo, se la stessa particolarità del procedimento in esame mal si accorda con la comparazione con istituti già sperimentati dall’ordinamento, le fattispecie evocate dal rimettente – il patteggiamento, la sospensione condizionale della pena, l’oblazione, l’estinzione del reato per condotte riparatorie e la messa alla prova dei minori – non possono, in ogni caso, assurgere a idonei tertia comparationis; sotto il secondo profilo, è la stessa funzione premiale della messa alla prova che funge da contrappeso, tutt’altro che irragionevole e sproporzionato, rispetto al divieto di concessione per una seconda volta e al suo perdurare nel tempo. Né, infine, rileva il richiamo alla finalità deflattiva per i reati di contenuta gravità, dal momento che la riduzione dei procedimenti pendenti non esaurisce le molteplici funzioni dell’istituto e con queste dev’essere bilanciata. (Precedenti: S. 203/2025 - mass. 47220; S. 23/2025 - mass. 46696; S. 174/2022 - mass. 44929; S. 139/2020 - mass. 43512; S. 68/2019 - mass. 42115).