Tributi - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Istituzione, per l'anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Modalità di calcolo - Raffronto tra diversi periodi temporali - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di capacità contributiva - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 255024).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 19, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 37, comma 2, del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e successivamente modificato, secondo cui il contributo straordinario non deducibile dall’IRES, va calcolato sul raffronto delle attività svolte nel periodo ottobre 2021-aprile 2022 con quelle svolte nel periodo ottobre 2020-aprile 2021. Benché sia indubbio che solo confrontando periodi temporali omogenei è possibile misurare l’eventuale incremento di capacità contributiva, circa l’individuazione del dies a quo del primo periodo temporale da mettere a confronto con quello successivo, il rimettente, asserendo il difetto di omogeneità dei periodi temporali messi a confronto ai fini del calcolo del contributo straordinario, giunge alla conclusione, che dovrebbe essere preso in considerazione il momento in cui il contribuente ha iniziato a emettere fatture IVA attive, id est quando è iniziata l’attività di cessione dei prodotti energetici. Tale interpretazione non può essere seguita, perché, in contrasto con il tenore della disposizione censurata, sottrarrebbe dal calcolo del saldo relativo al primo periodo le fatture IVA passive. Al fine della determinazione del momento d’ingresso nel sistema dell’IVA, occorre allora valorizzare il compimento di operazioni passive, secondo una impostazione che trova conforto nella giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte di cassazione. Un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata richiede, quindi, che, ai fini del calcolo del contributo, il primo periodo temporale, in caso di società neo-costituite, decorra dal compimento di operazioni passive finalizzate all’attività di impresa e che, correlativamente, anche il secondo periodo temporale venga, in modo omogeneo, temporalmente ristretto.