Sentenza 18/2013 (ECLI:IT:COST:2013:18)
Massima numero 36908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  11/02/2013;  Decisione del  11/02/2013
Deposito del 14/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Massime associate alla pronuncia:  36898  36899  36900  36901  36902  36903  36904  36905  36906  36907


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Copertura finanziaria dei debiti contratti dalla Regione nei confronti di soggetti affetti da particolari patologie - Incidenza sul bilancio regionale della spesa sanitaria - Interferenza con l'esercizio delle funzioni del Commissario ad acta , incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione Calabria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 50 della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011 in quanto la norma censurata, assicurando la copertura finanziaria di debiti pregressi contratti dalla Regione, incide sul già deficitario bilancio regionale della spesa sanitaria, con ciò interferendo in modo evidente con l'operato del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost. ed incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione Calabria con ciò violando il predetto art. 120, secondo comma, Cost.

- In senso analogo, v. citata sentenza n. 131 del 2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  23/12/2011  n. 47  art. 50  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120  co. 2

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte