Impiego Pubblico - Norme della Regione Liguria - Trasferte effettuate dal personale dirigente e dipendente - Utilizzo del mezzo proprio - Condizioni per la rimborsabilità delle spese - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata - Non dimostrata inapplicazione medio tempore della norma impugnata - Persistenza dell'interesse al ricorso.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la disposizione, pur essendo stata abrogata dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2012, ha introdotto una misura di efficacia immediata. Gli elementi forniti dal ricorrente, unitamente al fatto che non c'è stata rinuncia al ricorso, non consentono, pertanto, di ritenere dimostrata l'inapplicazione medio tempore della norma impugnata.
- Sull'impossibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, pur in presenza di abrogazione della disposizione impugnata in senso satisfattivo della pretesa del ricorrente, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 300/2012 e 193/2012, nonché la sentenza n. 192/2011 relativamente alla mancata dimostrazione dell'inapplicazione medio tempore della norma impugnata.
- Sulla persistenza dell'interesse al ricorso in caso di ius superveniens privo di effetti retroattivi, giacché le disposizioni abrogate ex nunc e non ex tunc hanno comunque dispiegato i loro effetti, sia pure per un breve arco temporale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 245/2012 e 307/2009.
- Sul principio di effettività della tutela delle parti nel giudizio in via di azione, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 40/2010.