Impiego Pubblico - Norme della Regione Liguria - Trasferte effettuate dal personale dirigente e dipendente - Utilizzo del mezzo proprio - Condizioni per la rimborsabilità delle spese - Disciplina afferente ad uno specifico profilo del trattamento economico del dipendente pubblico regionale il cui rapporto d'impiego è stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37, in quanto prevede che i dipendenti regionali possano essere autorizzati all'utilizzo del mezzo proprio, ma le spese relative a tale utilizzo siano rimborsate solo nel caso vi sia la necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non vi sia la possibilità di utilizzare l'auto di servizio. La norma in esame afferisce ad uno specifico profilo del trattamento economico del dipendente pubblico regionale, il cui rapporto d'impiego è stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva. La materia è pertanto riconducibile alla potestà del legislatore statale che ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni (rimangono assorbiti gli ulteriori profili).
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni regionali analoghe, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 95/2007, 7/2011, 77/2011, 151/2010, 332/2010, 339/2011 e 290/2012.
- Sulla riconducibilità della disciplina dei rimborsi spese e dell'indennità di trasferta alla materia "ordinamento civile", con la conseguente regolamentazione ad opera del contratto collettivo di diritto privato, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 77/2011, 7/2011, 189/2007 e 95/2007.