Amministrazione pubblica - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Legittimazione ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato - Ricorso della Regione Veneto - Censure riferite a parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni, non sorrette da motivazione in ordine alla possibile ridondanza sul riparto di competenze legislative - Censura riferita a un parametro di legittimità non indicato nella delibera di impugnazione dell'organo politico - Censura sulla lesione del principio di leale collaborazione impropriamente riferita all'attività legislativa - Inammissibilità delle questioni.
Vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.l. n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), promosse in via principale dalla Regione Veneto, in riferimento agli articoli 3, 97, primo comma, 113, primo comma, 117, sesto comma e 118, primo e secondo comma Cost., alla legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché al principio di leale collaborazione, in quanto la norma censurata, che attribuisce gli atti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del d.lgs. n. 104 del 2010, ha un perimetro ben individuato (quello, per l'appunto, della concorrenza), compreso in una materia appartenente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e alle Regioni è preclusa la possibilità di impugnare le leggi statali adducendo la violazione di un qualsiasi parametro costituzionale, in quanto ad esse è riconosciuta soltanto la possibilità di far valere eventuali violazioni di competenze alle Regioni medesime costituzionalmente attribuite.
- V. citate sentenze n. 199/2012, n. 151/2012 e n. 80/2012.