Sentenza 20/2013 (ECLI:IT:COST:2013:20)
Massima numero 36911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  11/02/2013;  Decisione del  11/02/2013
Deposito del 14/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Amministrazione pubblica - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Legittimazione ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato - Ricorso della Regione Veneto - Censure riferite a parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni, non sorrette da motivazione in ordine alla possibile ridondanza sul riparto di competenze legislative - Censura riferita a un parametro di legittimità non indicato nella delibera di impugnazione dell'organo politico - Censura sulla lesione del principio di leale collaborazione impropriamente riferita all'attività legislativa - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.l. n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), promosse in via principale dalla Regione Veneto, in riferimento agli articoli 3, 97, primo comma, 113, primo comma, 117, sesto comma e 118, primo e secondo comma Cost., alla legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché al principio di leale collaborazione, in quanto la norma censurata, che attribuisce gli atti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del d.lgs. n. 104 del 2010, ha un perimetro ben individuato (quello, per l'appunto, della concorrenza), compreso in una materia appartenente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e alle Regioni è preclusa la possibilità di impugnare le leggi statali adducendo la violazione di un qualsiasi parametro costituzionale, in quanto ad esse è riconosciuta soltanto la possibilità di far valere eventuali violazioni di competenze alle Regioni medesime costituzionalmente attribuite.

- V. citate sentenze n. 199/2012, n. 151/2012 e n. 80/2012.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 35  co. 

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 113  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

legge costituzionale  art. 

Altri parametri e norme interposte