Sentenza 22/2013 (ECLI:IT:COST:2013:22)
Massima numero 36913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
11/02/2013; Decisione del
11/02/2013
Deposito del 14/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Norme della Regione Liguria - Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio - Ricorso del Governo - Atto di rinuncia parziale al ricorso, accettato dalla controparte costituita - Estinzione del giudizio.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Norme della Regione Liguria - Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio - Ricorso del Governo - Atto di rinuncia parziale al ricorso, accettato dalla controparte costituita - Estinzione del giudizio.
Testo
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo. Deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo - relativo al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'intera legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) nonché avverso gli articoli 1, 4, 5, 6, 16 e 17 della stessa legge nel loro insieme; e ancora avverso gli articoli 7, comma 3; 8; 11, lettera c); 14; 15, comma 3; e, inoltre, l'art. 15, comma 2; l'art. 26; l'art. 38, comma 5, lettere a) e c); e l'art. 47, in riferimento, complessivamente, all'art. 117, secondo comma, lettere e), l), s), nonché terzo comma, della Costituzione e ad alcune disposizioni interposte - limitatamente a ciò che si riferisce all'impugnativa degli artt. 15, commi 2 e 3; 26, comma 2; e 38, comma 5, lettera c), della legge regionale suindicata, perché il ricorrente ha depositato atto di rinuncia parziale riguardante le suindicate disposizioni e la Regione resistente ha accettato tale rinuncia.
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo. Deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo - relativo al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'intera legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) nonché avverso gli articoli 1, 4, 5, 6, 16 e 17 della stessa legge nel loro insieme; e ancora avverso gli articoli 7, comma 3; 8; 11, lettera c); 14; 15, comma 3; e, inoltre, l'art. 15, comma 2; l'art. 26; l'art. 38, comma 5, lettere a) e c); e l'art. 47, in riferimento, complessivamente, all'art. 117, secondo comma, lettere e), l), s), nonché terzo comma, della Costituzione e ad alcune disposizioni interposte - limitatamente a ciò che si riferisce all'impugnativa degli artt. 15, commi 2 e 3; 26, comma 2; e 38, comma 5, lettera c), della legge regionale suindicata, perché il ricorrente ha depositato atto di rinuncia parziale riguardante le suindicate disposizioni e la Regione resistente ha accettato tale rinuncia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
07/02/2012
n. 2
art. 15
co. 2
legge della Regione Liguria
07/02/2012
n. 2
art. 15
co. 3
legge della Regione Liguria
07/02/2012
n. 2
art. 26
co. 2
legge della Regione Liguria
07/02/2012
n. 2
art. 38
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23