Sentenza 22/2013 (ECLI:IT:COST:2013:22)
Massima numero 36914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
11/02/2013; Decisione del
11/02/2013
Deposito del 14/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Norme della Regione Liguria - Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio - Ricorso del Governo - Censura di intera legge avente notevole varietà di contenuti - Impossibilità di individuare uno specifico e chiaro oggetto di censura - Carenza di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Norme della Regione Liguria - Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio - Ricorso del Governo - Censura di intera legge avente notevole varietà di contenuti - Impossibilità di individuare uno specifico e chiaro oggetto di censura - Carenza di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
In base a consolidati orientamenti di questa Corte, sono inammissibili: 1) la questione proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'intera legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) - impugnata globalmente «nella sua impostazione sistematica» per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. - perché risulta impossibile individuare uno specifico e chiaro oggetto di censura, in considerazione della notevole varietà dei temi coinvolti nella articolata disciplina legislativa, riguardante una materia nella quale la Regione Liguria era intervenuta già con la legge 26 novembre 1991, n. 33 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e poi con la legge 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale); 2) la questione riferita dal ricorrente agli artt. 1, 4, 5, 6, 16 e 17 della legge censurata, nel loro complesso, dal momento che, trattandosi di disposizioni a contenuto assai vario e disomogeneo, risulta non esaurientemente chiarito l'oggetto della doglianza: non sono, infatti, enunciati specifici profili di contrasto delle singole disposizioni censurate con il parametro di riferimento unicamente evocato; senza che, a tal fine, possa reputarsi sufficiente un generico richiamo alla disciplina di non meglio indicati «aspetti dominicali del demanio», tanto più ove si consideri che la Regione resistente ha precisato che la legge oggetto di impugnativa non soltanto riserva, in generale, il proprio spazio di intervento al solo demanio e patrimonio regionale ma subordina poi la concreta operatività della disciplina del demanio marittimo soltanto alla completa attuazione del d.lgs. n. 85 del 2010, ivi richiamato; 3) la questione relativa all'art. 8 della legge impugnata, in quanto detta disposizione, ancorché menzionata nella premessa e nelle conclusioni del ricorso, non ha poi formato oggetto di specifico rilievo nel corpo motivazionale, restando non esplicitata alcuna ragione di censura.
In base a consolidati orientamenti di questa Corte, sono inammissibili: 1) la questione proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'intera legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) - impugnata globalmente «nella sua impostazione sistematica» per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. - perché risulta impossibile individuare uno specifico e chiaro oggetto di censura, in considerazione della notevole varietà dei temi coinvolti nella articolata disciplina legislativa, riguardante una materia nella quale la Regione Liguria era intervenuta già con la legge 26 novembre 1991, n. 33 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e poi con la legge 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale); 2) la questione riferita dal ricorrente agli artt. 1, 4, 5, 6, 16 e 17 della legge censurata, nel loro complesso, dal momento che, trattandosi di disposizioni a contenuto assai vario e disomogeneo, risulta non esaurientemente chiarito l'oggetto della doglianza: non sono, infatti, enunciati specifici profili di contrasto delle singole disposizioni censurate con il parametro di riferimento unicamente evocato; senza che, a tal fine, possa reputarsi sufficiente un generico richiamo alla disciplina di non meglio indicati «aspetti dominicali del demanio», tanto più ove si consideri che la Regione resistente ha precisato che la legge oggetto di impugnativa non soltanto riserva, in generale, il proprio spazio di intervento al solo demanio e patrimonio regionale ma subordina poi la concreta operatività della disciplina del demanio marittimo soltanto alla completa attuazione del d.lgs. n. 85 del 2010, ivi richiamato; 3) la questione relativa all'art. 8 della legge impugnata, in quanto detta disposizione, ancorché menzionata nella premessa e nelle conclusioni del ricorso, non ha poi formato oggetto di specifico rilievo nel corpo motivazionale, restando non esplicitata alcuna ragione di censura.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
07/02/2012
n. 2
art.
co.
legge della Regione Liguria
07/02/2012
n. 2
art. 1
co.
legge della Regione Liguria
07/02/2012
n. 2
art. 4
co.
legge della Regione Liguria
07/02/2012
n. 2
art. 5
co.
legge della Regione Liguria
07/02/2012
n. 2
art. 6
co.
legge della Regione Liguria
07/02/2012
n. 2
art. 8
co.
legge della Regione Liguria
07/02/2012
n. 2
art. 16
co.
legge della Regione Liguria
07/02/2012
n. 2
art. 17
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte