Sentenza 22/2013 (ECLI:IT:COST:2013:22)
Massima numero 36915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
11/02/2013; Decisione del
11/02/2013
Deposito del 14/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Norme della Regione Liguria - Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione delle norme censurate, rimaste inapplicate - Cessazione della materia del contendere.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Norme della Regione Liguria - Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione delle norme censurate, rimaste inapplicate - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale relativo alle questioni proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'intera legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) nonché avverso gli articoli 1, 4, 5, 6, 16 e 17 della stessa legge nel loro insieme; e ancora avverso gli articoli 7, comma 3; 8; 11, lettera c); 14; 15, comma 3; e, inoltre, l'art. 15, comma 2; l'art. 26; l'art. 38, comma 5, lettere a) e c); e l'art. 47, in riferimento, complessivamente, all'art. 117, secondo comma, lettere e), l), s), nonché terzo comma, della Costituzione e ad alcune disposizioni interposte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale: 1) dell'art. 38, comma 5, lettera a), della indicata legge della Regione Liguria, in quanto successivamente alla notifica del ricorso, questa disposizione è stata modificata ad opera dell'art. 4, comma 7, della legge regionale 26 aprile 2012, 15, in chiara sintonia con i rilievi prospettati dal Governo e con l'intento, esplicitato dalla Regione nella memoria di costituzione nel presente giudizio, di intervenire «in tempi tali da impedire ogni applicazione della pregressa normativa per il periodo antecedente»; 2) dell'art. 47, riguardante in realtà il solo comma 9, perché tale comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 10, della indicata legge della Regione Liguria n. 15 del 2012, senza che risulti che abbia avuto applicazione, avendo la Regione, nella memoria depositata per l'udienza, dichiarato che il regolamento ivi previsto non è stato emanato.
Nel giudizio di legittimità costituzionale relativo alle questioni proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'intera legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) nonché avverso gli articoli 1, 4, 5, 6, 16 e 17 della stessa legge nel loro insieme; e ancora avverso gli articoli 7, comma 3; 8; 11, lettera c); 14; 15, comma 3; e, inoltre, l'art. 15, comma 2; l'art. 26; l'art. 38, comma 5, lettere a) e c); e l'art. 47, in riferimento, complessivamente, all'art. 117, secondo comma, lettere e), l), s), nonché terzo comma, della Costituzione e ad alcune disposizioni interposte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale: 1) dell'art. 38, comma 5, lettera a), della indicata legge della Regione Liguria, in quanto successivamente alla notifica del ricorso, questa disposizione è stata modificata ad opera dell'art. 4, comma 7, della legge regionale 26 aprile 2012, 15, in chiara sintonia con i rilievi prospettati dal Governo e con l'intento, esplicitato dalla Regione nella memoria di costituzione nel presente giudizio, di intervenire «in tempi tali da impedire ogni applicazione della pregressa normativa per il periodo antecedente»; 2) dell'art. 47, riguardante in realtà il solo comma 9, perché tale comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 10, della indicata legge della Regione Liguria n. 15 del 2012, senza che risulti che abbia avuto applicazione, avendo la Regione, nella memoria depositata per l'udienza, dichiarato che il regolamento ivi previsto non è stato emanato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
07/02/2012
n. 2
art. 38
co. 5
legge della Regione Liguria
07/02/2012
n. 2
art. 47
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte