Sentenza 22/2013 (ECLI:IT:COST:2013:22)
Massima numero 36916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
11/02/2013; Decisione del
11/02/2013
Deposito del 14/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Norme della Regione Liguria - Beni appartenenti al demanio marittimo - Possibilità di assegnazione in consegna a comuni, province ed enti del settore regionale allargato per usi di pubblico interesse - Ricorso del Governo - Asserita devoluzione alla Regione di esorbitanti attribuzioni dominicali, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Erroneità della premessa interpretativa - Non fondatezza delle questioni.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Norme della Regione Liguria - Beni appartenenti al demanio marittimo - Possibilità di assegnazione in consegna a comuni, province ed enti del settore regionale allargato per usi di pubblico interesse - Ricorso del Governo - Asserita devoluzione alla Regione di esorbitanti attribuzioni dominicali, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Erroneità della premessa interpretativa - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Tale disposizione stabilisce che: «I beni appartenenti al demanio marittimo possono essere assegnati in consegna ai sensi dell'art. 34 cod. nav. e 36 del regolamento per la navigazione marittima a comuni, province ed enti del settore regionale allargato per usi di pubblico interesse». Il ricorrente lamenta che la Regione avrebbe indebitamente ecceduto dalla sua competenza nella disciplina di una materia esclusivamente riservata allo Stato, in quanto la norma in esame sarebbe destinata a interessare il profilo dominicale del demanio marittimo. Tuttavia, tale assunto non è condivisibile, muovendo da una erronea premessa interpretativa. La norma impugnata non può essere interpretata come devolutiva alla Regione di esorbitanti attribuzioni "dominicali" o di funzioni non ancora trasferite, atteso che la disposizione transitoria di cui all'art. 51, comma 5, della legge in discorso esclude espressamente che le funzioni statali esercitate sui beni di cui al d.lgs. n. 85 del 2010 possano essere esercitate dalla Regione prima dell'emanazione dei previsti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. D'altra parte, l'art. 2, comma 1, della legge impugnata, come modificato dalla legge regionale n. 15 del 2012 (art. 4, comma 5), ha anch'esso espressamente limitato l'applicabilità della propria disciplina al demanio e al patrimonio della Regione Liguria e al demanio marittimo «qualora acquisito a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85».
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Tale disposizione stabilisce che: «I beni appartenenti al demanio marittimo possono essere assegnati in consegna ai sensi dell'art. 34 cod. nav. e 36 del regolamento per la navigazione marittima a comuni, province ed enti del settore regionale allargato per usi di pubblico interesse». Il ricorrente lamenta che la Regione avrebbe indebitamente ecceduto dalla sua competenza nella disciplina di una materia esclusivamente riservata allo Stato, in quanto la norma in esame sarebbe destinata a interessare il profilo dominicale del demanio marittimo. Tuttavia, tale assunto non è condivisibile, muovendo da una erronea premessa interpretativa. La norma impugnata non può essere interpretata come devolutiva alla Regione di esorbitanti attribuzioni "dominicali" o di funzioni non ancora trasferite, atteso che la disposizione transitoria di cui all'art. 51, comma 5, della legge in discorso esclude espressamente che le funzioni statali esercitate sui beni di cui al d.lgs. n. 85 del 2010 possano essere esercitate dalla Regione prima dell'emanazione dei previsti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. D'altra parte, l'art. 2, comma 1, della legge impugnata, come modificato dalla legge regionale n. 15 del 2012 (art. 4, comma 5), ha anch'esso espressamente limitato l'applicabilità della propria disciplina al demanio e al patrimonio della Regione Liguria e al demanio marittimo «qualora acquisito a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85».
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
07/02/2012
n. 2
art. 7
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte