Sentenza 22/2013 (ECLI:IT:COST:2013:22)
Massima numero 36917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
11/02/2013; Decisione del
11/02/2013
Deposito del 14/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Norme della Regione Liguria - Demanio regionale - Beni del demanio marittimo che, a norma dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 85 del 2010, sono esclusi dal trasferimento agli enti territoriali - Ricorso del Governo - Asserita deroga ai divieti di trasferimento statali, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Erroneità della premessa interpretativa - Non fondatezza delle questioni.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Norme della Regione Liguria - Demanio regionale - Beni del demanio marittimo che, a norma dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 85 del 2010, sono esclusi dal trasferimento agli enti territoriali - Ricorso del Governo - Asserita deroga ai divieti di trasferimento statali, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Erroneità della premessa interpretativa - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 11, lettera c), della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Il ricorrente censura la disciplina prevista dalla suindicata disposizione con riferimento a quei beni del demanio marittimo che, a norma dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 85 del 2010, sono esclusi dal trasferimento agli enti territoriali. L'assunto muove da una erronea premessa interpretativa. Infatti, nell'individuare i diversi beni destinati a comporre il «demanio regionale» (locuzione, questa, che già di per sé permette di escludere dal perimetro normativo beni assoggettati ad un diverso regime dominicale), la disposizione censurata chiaramente puntualizza che gli stessi entrano a far parte di quel regime soltanto «se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo». È, pertanto, evidente che non potranno considerarsi "appartenenti" al demanio regionale quei beni che, a norma dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 85 del 2010 ivi richiamato, sono esclusi dal trasferimento alle Regioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 11, lettera c), della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Il ricorrente censura la disciplina prevista dalla suindicata disposizione con riferimento a quei beni del demanio marittimo che, a norma dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 85 del 2010, sono esclusi dal trasferimento agli enti territoriali. L'assunto muove da una erronea premessa interpretativa. Infatti, nell'individuare i diversi beni destinati a comporre il «demanio regionale» (locuzione, questa, che già di per sé permette di escludere dal perimetro normativo beni assoggettati ad un diverso regime dominicale), la disposizione censurata chiaramente puntualizza che gli stessi entrano a far parte di quel regime soltanto «se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo». È, pertanto, evidente che non potranno considerarsi "appartenenti" al demanio regionale quei beni che, a norma dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 85 del 2010 ivi richiamato, sono esclusi dal trasferimento alle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
07/02/2012
n. 2
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte