Sentenza 22/2013 (ECLI:IT:COST:2013:22)
Massima numero 36918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
11/02/2013; Decisione del
11/02/2013
Deposito del 14/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Norme della Regione Liguria - Attribuzione alla Regione di un potere di autotutela amministrativa - Ricorso del Governo - Asserita devoluzione alla Regione di esorbitanti attribuzioni dominicali, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Erroneità della premessa interpretativa - Non fondatezza delle questioni.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Norme della Regione Liguria - Attribuzione alla Regione di un potere di autotutela amministrativa - Ricorso del Governo - Asserita devoluzione alla Regione di esorbitanti attribuzioni dominicali, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Erroneità della premessa interpretativa - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 14 della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. L'impugnativa del Governo muove da una erronea premessa ermeneutica. Infatti, l'interpretazione letterale e logico-sistematica della disposizione censurata rende evidente che le misure ivi stabilite a tutela dei beni, fra le quali quelle adottabili in sede di autotutela, si riferiscono esclusivamente ai beni del «demanio regionale», vale a dire a quelli che a questo demanio possano considerarsi acquisiti.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 14 della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. L'impugnativa del Governo muove da una erronea premessa ermeneutica. Infatti, l'interpretazione letterale e logico-sistematica della disposizione censurata rende evidente che le misure ivi stabilite a tutela dei beni, fra le quali quelle adottabili in sede di autotutela, si riferiscono esclusivamente ai beni del «demanio regionale», vale a dire a quelli che a questo demanio possano considerarsi acquisiti.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
07/02/2012
n. 2
art. 14
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte