Processo penale - Incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo - Accertata irreversibilità - Sospensione obbligatoria del procedimento - Sospensione del corso della prescrizione - Irragionevolezza di una situazione di pratica imprescrittibilità del reato - Questione che non presenta una soluzione costituzionalmente obbligata - Necessità di valutazioni discrezionali di spettanza del legislatore - Inammissibilità della questione - Monito al legislatore.
É inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, comma 2 e 111, comma 2, Cost., dell'art. 159, comma 1, del cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 del codice di procedura penale, laddove sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo. Sebbene, infatti, nel caso di accertamento della natura irreversibile dell'infermità mentale sopravvenuta al fatto, tale da precludere la cosciente partecipazione al giudizio dell'interessato, si verifichi una situazione di pratica imprescrittibilità del reato, che frustra la ratio e le finalità delle norme in tema di prescrizione dei reati e di sospensione del processo, non è ravvisabile nella fattispecie una conclusione costituzionalmente obbligata dell'anomalia segnalata dal remittente. Le possibilità di intervento normativo a rimedio dell'incongrua situazione dell'imputato nei cui confronti sia stata accertata l'irreversibile incapacità di partecipare in modo cosciente al procedimento sono molteplici e si concretano in scelte discrezionali, inerenti al rapporto tra mezzi e fine, come tali, in linea di principio, di competenza non della Corte, ma del legislatore. Non sarebbe tollerabile, tuttavia, l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia.
- Sull'inammissibilità di questioni rispetto alle quali non si profilino conclusioni costituzionalmente obbligate v., ex plurimis, sent. n. 134 del 2012.