Processo penale - Processo minorile - Contumacia - Definizione del processo nell'udienza preliminare - Esclusione che il consenso possa essere validamente prestato dal difensore non munito di procura speciale - Asserita disparità di trattamento tra l'imputato comparso nell'udienza preliminare e l'imputato contumace - Asserita violazione del diritto di difesa tecnica dell'imputato - Asserita lesione del principio di ragionevole durata del processo - Asserita violazione dei diritti del minore - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
É infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 31, comma 2 e 111, comma 2, Cost., dell'art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui - sulla base dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità - esclude che, in caso di contumacia dell'imputato, il consenso alla definizione del processo nell'udienza preliminare possa essere validamente prestato dal difensore non munito di procura speciale. Quanto alla denunciata disparità di trattamento tra imputato presente e imputato contumace, in asserita violazione dell'art. 3 Cost., l'impossibilità per il secondo di ottenere già nell'udienza preliminare la concessione del perdono giudiziale o la dichiarazione di irrilevanza del fatto consegue ad una sua duplice, volontaria scelta, e cioè a quella di non presenziare a detta udienza e di non conferire al difensore una procura speciale che lo abiliti a prestare il consenso in sua assenza; scelta equivalente, agli effetti pratici, a quella di negare il consenso alla definizione anticipata del procedimento, la quale si limita, peraltro, a precludere l'adozione delle pronunce in questione nella fase dell'udienza preliminare. Non è altresì ravvisabile alcun profilo di contrasto della norma censurata, come letta dal «diritto vivente», con il diritto di difesa dell'imputato (art. 24 Cost.), atteso che l'esigenza - postulata dalla giurisprudenza di legittimità - che il consenso sia riconducibile direttamente alla persona dell'interessato, si giustifica in considerazione degli effetti particolarmente incisivi della relativa opzione sulla sua sfera giuridica, sia sul terreno sostanziale che su quello processuale, in ragione della possibile utilizzazione, in danno dell'imputato, di elementi probatori acquisiti fuori del contraddittorio tra le parti. Parimenti infondate sono le censure riferite agli artt. 111, comma 2, e 31, comma 2, Cost., non essendo irragionevole un assetto normativo che, nel conflitto tra l'esigenza di una sollecita definizione del processo e quella di rimettere direttamente all'imputato la scelta di rinunciare ad una delle garanzie fondamentali del «giusto processo», quale la formazione della prova in contraddittorio, dia la prevalenza alla seconda, segnatamente allorché si tratti di pronunciare sentenze che, sebbene di non luogo a procedere, presuppongono comunque una affermazione di responsabilità.
- Sull'art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 448 del 1988, come sostituito dall'art. 22 della l. n. 63 del 2001, ed in particolare sulla possibilità di prescindere o meno dal consenso dell'imputato v. le menzionate sent. n. 195 del 2002 ed ord. n. 110 del 2004.
- Sulla circostanza che la decisione dell'imputato di non presenziare al processo a suo carico costituisca espressione di una libera opzione difensiva, che implica, tuttavia, l'accettazione delle eventuali conseguenze sfavorevoli derivanti dall'impossibilità di compimento di atti processuali che presuppongono la presenza del giudicabile v. la menzionata sent. n. 384 del 2006.
- Sulla legittimità costituzionale di disposizioni che richiedono - ai fini dell'accesso ai riti speciali che implicano la possibile utilizzazione, a danno dell'imputato, di elementi probatori acquisiti fuori del contraddittorio - che il consenso sia direttamente riconducibile all'imputato medesimo v. le menzionate ordd. n. 57 del 2005 e n. 143 del 1993.