Sentenza 26/2013 (ECLI:IT:COST:2013:26)
Massima numero 36922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  11/02/2013;  Decisione del  11/02/2013
Deposito del 15/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Massime associate alla pronuncia:  36923  36924  36925  36926


Titolo
Previdenza - Norme della Regione Sardegna - Previdenza complementare ed integrativa per i dipendenti regionali - Ricorso del Governo - Lamentata inosservanza delle esigenze di contenimento della spesa pensionistica conseguenti agli impegni internazionali dell'Italia - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della previdenza complementare ed integrativa - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di previdenza sociale - Censura riferita all'intera legge regionale - Disciplina che investe una pluralità di ambiti materiali potenzialmente interferenti con la potestà legislativa statale - Necessità di puntuale individuazione delle singole norme con riguardo alle materie effettivamente incise - Carenza - Inammissibilità della questione.

Testo

Dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera o), e 117, terzo comma, Cost. La suindicata legge regionale, nel prevedere il riassetto globale del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale dipendente dell'amministrazione regionale, investe una pluralità di ambiti materiali, alcuni dei quali potenzialmente interferenti con la potestà legislativa esclusiva statale, altri ascrivibili a quella esclusiva regionale, altri, infine, riconducibili alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni. La contiguità delle descritte competenze legislative statali e regionali avrebbe dovuto suggerire, nell'impugnazione dell'intera legge regionale, la puntuale individuazione delle diverse norme con riguardo alla materia o al complesso di materie effettivamente intercettati. Ciò al fine di verificare se il legislatore regionale abbia, in concreto, esercitato la propria competenza nel rispetto degli ambiti riservati allo Stato o dei principi posti in materia di legislazione concorrente da quest'ultimo. Infatti, quando si verifica simile intersecazione di materie - caratterizzata da una fitta trama di rapporti tra interessi statali, regionali e locali - la cui titolarità è ripartita tra Stato e Regioni e quando risulta impossibile all'interno dell'intero tessuto normativo individuarne una prevalente, gli ambiti di spettanza dei due legislatori possono essere relativamente mobili (sentenza n. 271 del 2008) e suscettibili di scrutinio analitico con riguardo alla ratio ed alla finalità di ciascuna norma esaminata. Nell'attuale impugnazione dell'intera legge regionale queste precisazioni sono assenti e pertanto le relative censure devono essere dichiarate inammissibili. Si tratta, infatti, di censure che risultano generiche, non soltanto per la carente individuazione dei parametri costituzionali, in quanto anche interpretando l'impugnazione nel senso che la doglianza sia riferita agli artt. 117, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera o), Cost., non risultano indicate le singole norme regionali che avrebbero ecceduto dalla competenza legislativa concorrente in materia di previdenza complementare ed integrativa e determinato l'invasione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  22/12/2011  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte