Sentenza 26/2013 (ECLI:IT:COST:2013:26)
Massima numero 36923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  11/02/2013;  Decisione del  11/02/2013
Deposito del 15/02/2013; Pubblicazione in G. U. 20/02/2013
Massime associate alla pronuncia:  36922  36924  36925  36926


Titolo
Previdenza - Norme della Regione Sardegna - Previdenza complementare ed integrativa per i dipendenti regionali - Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore dei dipendenti dell'amministrazione regionale (FITQ) - Erogazione di un contributo specifico della Regione finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio finanziario del Fondo - Contrasto con la normativa statale di riferimento che richiede l'indicazione espressa delle risorse necessarie relativamente ad ogni esercizio interessato al riequilibrio, nonché la previa definizione di una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione delle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni, ed una dettagliata relazione tecnica funzionale all'individuazione della copertura finanziaria - Violazione dell'obbligo di copertura delle nuove e maggiori spese - Illegittimità costituzionale .

Testo

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, recante «Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)». Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato la suddetta disposizione in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. in relazione a due profili: 1) la mancata copertura della spesa in questione, invocando quale norma interposta l'art. 17 della legge n. 196 del 2009, il quale prescrive che ogni legge comportante nuovi o maggiori oneri quantifichi espressamente le previsioni di spesa per ciascun anno, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime; 2) il disposto rinvio della copertura finanziaria a successiva disposizione. Entrambi i suddetti profili di censura sono fondati. Quanto al primo profilo, si deve precisare che la norma in esame non è ascrivibile, come sostenuto dalla Regione resistente, alla categoria delle spese continuative e ricorrenti (caratterizzate da una costante incidenza su una pluralità indefinita di esercizi finanziari), ma, al contrario, deve essere catalogata tra le spese pluriennali aventi una consistenza variabile e circoscritta nel tempo, secondo il concreto fabbisogno che le esigenze di riequilibrio del fondo pensionistico comportano. Per questo motivo la disposizione in oggetto, come ciascuna legge che produce nuovi o maggiori oneri, avrebbe dovuto indicare espressamente, per ciascun esercizio coinvolto, il limite di spesa e la specifica clausola di salvaguardia finalizzata a compensare gli effetti eccedenti le previsioni iniziali. In particolare,essendo una disposizione in materia pensionistica, avrebbe dovuto essere accompagnata da «un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari» (in base all'art. 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, le cui modalità sono estese alle Regioni e alle Province autonome dal successivo art. 19, comma 2) e non semplicemente da una stima apodittica dei conseguenti oneri, oltretutto con rinvio alla successiva legge finanziaria. D'altra parte, anche l'articolazione di tale non consentita copertura ex post non corrisponde all'affermata congruità delle risorse impiegate per la specifica finalità del riequilibrio. Infatti, l'invocata copertura in sede di legge finanziaria (legge regionale n. 6 del 2012), che condurrebbe - ad avviso della Regione - alla cessazione della materia del contendere, non corrisponde, neppure sotto il profilo contabile, alla spesa contestata dal Presidente del Consiglio dei ministri.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  22/12/2011  n. 27  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte

legge  31/12/2009  n. 196  art. 17