Previdenza - Norme della Regione Sardegna - Previdenza complementare ed integrativa per i dipendenti regionali - Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore dei dipendenti dell'amministrazione regionale (FITQ) - Erogazione di un contributo specifico della Regione finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio finanziario del Fondo - Rinvio, per la copertura del relativo onere, a successivi provvedimenti da assumere con legge finanziaria - Questione strettamente connessa con quella avente ad oggetto l'art. 4, comma 2, già dichiarato incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, recante «Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)», strettamente connesso con il precedente art. 4, comma 2, della medesima legge, già dichiarato costituzionalmente illegittimo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., il suddetto art. 4, comma 2, fra l'altro per il disposto rinvio della copertura finanziaria della spesa previdenziale da esso prevista a successiva disposizione. L'art. 16, comma 2, in oggetto stabilisce che agli oneri di riequilibrio di cui all'impugnato art. 4, comma 2, si provveda con successiva legge finanziaria. Esso, pertanto, deve essere dichiarato, in via consequenziale, ugualmente dichiarato costituzionalmente illegittimo.