Previdenza - Norme della Regione Sardegna - Previdenza complementare ed integrativa per i dipendenti regionali - Liquidazione delle prestazioni pensionistiche in forma di capitale - Ricorso del Governo - Asserita applicazione di un regime di imposizione produttivo di minori entrate fiscali, in violazione della competenza legislativa statale nella materia esclusiva del sistema tributario e contabile dello Stato e nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Censura riferita ad una disposizione che non reca alcuna norma in materia di trattamento fiscale - Non fondatezza della questione.
Dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, recante «Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)», sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e 117, terzo comma, Cost. Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma impugnata, consentendo la liquidazione in forma di capitale delle prestazioni pensionistiche, determinerebbe l'applicazione di un regime di imposizione fiscale più favorevole ai beneficiari, produttivo di minori entrate fiscali con conseguente pregiudizio per la finanza pubblica, così violando l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce al legislatore statale la competenza esclusiva nella materia «sistema tributario e contabile dello Stato» e l'art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, sia la collocazione della norma sia la sua intrinseca formulazione non consentono di attribuirle natura e implicazioni di carattere tributario. Essa ha per oggetto esclusivamente le modalità di erogazione di una delle prestazioni complementari corrisposte dal FITQ, senza alcun riferimento al relativo regime fiscale, che segue le regole generali della materia poste dallo Stato. La diversificazione del trattamento fiscale è un mero effetto riflesso, inidoneo ad influenzare la classificazione della norma, trasferendola nell'ambito competenziale del «sistema tributario e contabile dello Stato», riservato in via esclusiva al legislatore statale. In particolare, va escluso che la norma di cui si tratta e la legge regionale in cui essa è inserita nel suo complesso introducano disposizioni in materia di trattamento fiscale, in relazione al quale rimane applicabile il regime previsto, per la fattispecie in esame, dalla legislazione statale all'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, il quale - peraltro - non esprime affatto un trattamento impositivo più favorevole per la liquidazione in capitale.