Sentenza 27/2013 (ECLI:IT:COST:2013:27)
Massima numero 36927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
13/02/2013; Decisione del
13/02/2013
Deposito del 22/02/2013; Pubblicazione in G. U. 27/02/2013
Massime associate alla pronuncia:
36928
Titolo
Commercio - Norme della Regione Toscana - Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa - Introduzione di nuovi limiti agli orari - Limite massimo di apertura oraria di tredici ore giornaliere e reintroduzione dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - Contrasto con la normativa statale che ha eliminato i limiti e le prescrizioni agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale .
Commercio - Norme della Regione Toscana - Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa - Introduzione di nuovi limiti agli orari - Limite massimo di apertura oraria di tredici ore giornaliere e reintroduzione dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - Contrasto con la normativa statale che ha eliminato i limiti e le prescrizioni agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale .
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80 della legge della Regione Toscana n. 28 del 2005 (Codice del Commercio), come sostituito dall'articolo 88 della legge della Regione Toscana n. 66 del 2011, norma che si rivolge agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, in relazione ai quali reintroduce l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, salvo limitate deroghe, e prescrive il limite massimo di apertura oraria di tredici ore giornaliere, salvo la possibilità di introdurre deroghe da parte dei comuni, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e), in quanto risulta palese il contrasto tra la normativa regionale impugnata e l'art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, come novellato dall'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza», che ha liberalizzato gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80 della legge della Regione Toscana n. 28 del 2005 (Codice del Commercio), come sostituito dall'articolo 88 della legge della Regione Toscana n. 66 del 2011, norma che si rivolge agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, in relazione ai quali reintroduce l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, salvo limitate deroghe, e prescrive il limite massimo di apertura oraria di tredici ore giornaliere, salvo la possibilità di introdurre deroghe da parte dei comuni, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e), in quanto risulta palese il contrasto tra la normativa regionale impugnata e l'art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, come novellato dall'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza», che ha liberalizzato gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
27/12/2011
n. 66
art. 88
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 06/12/2011
n. 201
art. 31
co. 1
legge 22/12/2011
n. 214
art.