Sentenza 27/2013 (ECLI:IT:COST:2013:27)
Massima numero 36928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
13/02/2013; Decisione del
13/02/2013
Deposito del 22/02/2013; Pubblicazione in G. U. 27/02/2013
Massime associate alla pronuncia:
36927
Titolo
Commercio - Norme della Regione Toscana - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - Introduzione di nuovi limiti agli orari di apertura e chiusura al pubblico, da determinarsi dai Comuni previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore e le associazioni dei consumatori - Contrasto con la normativa statale che ha eliminato i limiti e le prescrizioni agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale .
Commercio - Norme della Regione Toscana - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - Introduzione di nuovi limiti agli orari di apertura e chiusura al pubblico, da determinarsi dai Comuni previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore e le associazioni dei consumatori - Contrasto con la normativa statale che ha eliminato i limiti e le prescrizioni agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale .
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 28 del 2005, come sostituito dall'articolo 89 della legge regionale n. 66 del 2011, norma che reintroduce limiti agli orari di apertura e chiusura al pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da determinarsi da parte dei Comuni previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e), in quanto risulta palese il contrasto tra la normativa regionale impugnata e l'art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, come novellato dall'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza», che ha liberalizzato gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 28 del 2005, come sostituito dall'articolo 89 della legge regionale n. 66 del 2011, norma che reintroduce limiti agli orari di apertura e chiusura al pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da determinarsi da parte dei Comuni previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e), in quanto risulta palese il contrasto tra la normativa regionale impugnata e l'art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, come novellato dall'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza», che ha liberalizzato gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
27/12/2011
n. 66
art. 89
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 06/12/2011
n. 201
art. 31
co. 1
legge 22/12/2011
n. 214
art.