Sentenza 28/2013 (ECLI:IT:COST:2013:28)
Massima numero 36929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  25/02/2013;  Decisione del  25/02/2013
Deposito del 26/02/2013; Pubblicazione in G. U. 06/03/2013
Massime associate alla pronuncia:  36930  36931  36932  36933  36934  36935  36936  36937  36938  36939  36940  36941


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione del personale del comparto della Giunta regionale - Dotazione per il triennio 2011-2013 pari a quello relativo all'anno 2010 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per la mancata riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - Ius superveniens - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo
Va dichiarata l'estinzione del processo relativamente alla censura concernente l'art. 23, comma 7, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012 - il quale prevede che il fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione del personale del comparto della Giunta regionale, per il triennio 2011-2013, sia pari a quello relativo all'anno 2010 -, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. con riferimento alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto detta disposizione è stata modificata dall'art. 1 della legge regionale Campania n. 11 del 2012, sicché a seguito di tale modifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sul punto depositato rinuncia accettata dalla Regione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  27/01/2012  n. 1  art. 23  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23