Sentenza 28/2013 (ECLI:IT:COST:2013:28)
Massima numero 36929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
25/02/2013; Decisione del
25/02/2013
Deposito del 26/02/2013; Pubblicazione in G. U. 06/03/2013
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione del personale del comparto della Giunta regionale - Dotazione per il triennio 2011-2013 pari a quello relativo all'anno 2010 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per la mancata riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - Ius superveniens - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione del personale del comparto della Giunta regionale - Dotazione per il triennio 2011-2013 pari a quello relativo all'anno 2010 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per la mancata riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - Ius superveniens - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
Testo
Va dichiarata l'estinzione del processo relativamente alla censura concernente l'art. 23, comma 7, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012 - il quale prevede che il fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione del personale del comparto della Giunta regionale, per il triennio 2011-2013, sia pari a quello relativo all'anno 2010 -, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. con riferimento alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto detta disposizione è stata modificata dall'art. 1 della legge regionale Campania n. 11 del 2012, sicché a seguito di tale modifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sul punto depositato rinuncia accettata dalla Regione.
Va dichiarata l'estinzione del processo relativamente alla censura concernente l'art. 23, comma 7, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012 - il quale prevede che il fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione del personale del comparto della Giunta regionale, per il triennio 2011-2013, sia pari a quello relativo all'anno 2010 -, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. con riferimento alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto detta disposizione è stata modificata dall'art. 1 della legge regionale Campania n. 11 del 2012, sicché a seguito di tale modifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sul punto depositato rinuncia accettata dalla Regione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
27/01/2012
n. 1
art. 23
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23