Sentenza 28/2013 (ECLI:IT:COST:2013:28)
Massima numero 36930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  25/02/2013;  Decisione del  25/02/2013
Deposito del 26/02/2013; Pubblicazione in G. U. 06/03/2013
Massime associate alla pronuncia:  36929  36931  36932  36933  36934  36935  36936  36937  36938  36939  36940  36941


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Personale in posizione di comando ed in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso il Commissariato di Governo - Immissione a domanda, e nei limiti dei posti in organico, nei ruoli della Giunta regionale della Campania - Ricorso del Governo - Lamentata omessa specificazione che l'inquadramento è limitato al personale delle Poste e non si estende al personale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, per incidenza su rapporti di diritto privato regolati dai contratti collettivi - Asserita violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica - Ius superveniens - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo
Va dichiarata l'estinzione del processo relativamente alla censura riguardante l'art. 23, commi 10, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012 - il quale prevede che il personale di cui all'art. 3, comma 112, della legge n. 244 del 2007, in posizione di comando ed in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso il Commissariato di Governo, possa essere immesso, a domanda e nei limiti dei posti in organico, nei ruoli della Giunta regionale della Campania -, sollevata in relazione agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost. con riferimento alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Infatti, a seguito della modifica apportata al testo impugnato con l'art. 1 della legge regionale Campania n. 14 del 2012, recante «Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 10, della legge regionale n. 1 del 2012 e dell'articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 32 del 1994», il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  27/01/2012  n. 1  art. 23  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23