Sentenza 28/2013 (ECLI:IT:COST:2013:28)
Massima numero 36931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  25/02/2013;  Decisione del  25/02/2013
Deposito del 26/02/2013; Pubblicazione in G. U. 06/03/2013
Massime associate alla pronuncia:  36929  36930  36932  36933  36934  36935  36936  36937  36938  36939  36940  36941


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Accesso nei ruoli regionali - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per apoditticità del ricorso e carenza di motivazione - Reiezione.

Testo
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità delle censure relative all'art. 24, commi 2 e 3, della legge regionale n. 1 del 2012, in tema di accesso nei ruoli dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC), sollevate rispettivamente, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 117, terzo comma, e 81, quarto comma, Cost., per asserita apoditticità delle censure e per carenza assoluta di motivazione, in quanto, con riguardo a entrambi i commi censurati, il ricorso individua, con sufficiente chiarezza le ragioni della doglianza, precisando le norme statali interposte con le quali le disposizioni regionali si porrebbero in contrasto ed evocando specifici parametri costituzionali.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  27/01/2012  n. 1  art. 24  co. 2

legge della Regione Campania  27/01/2012  n. 1  art. 24  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte